{"id":40790,"date":"2017-04-19T00:45:32","date_gmt":"2017-04-18T22:45:32","guid":{"rendered":"http:\/\/www.romainpiazza.it\/?p=40790"},"modified":"2017-06-28T16:13:50","modified_gmt":"2017-06-28T14:13:50","slug":"usi-di-pubblica-utilita-sociali-e-culturali-il-testo-della-sentenza-della-corte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/usi-di-pubblica-utilita-sociali-e-culturali-il-testo-della-sentenza-della-corte\/","title":{"rendered":"Usi di pubblica utilit\u00e0 sociali e culturali: il testo della sentenza della Corte"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">LA CORTE DEI CONTI<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">composta dai Sigg.ri Magistrati<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">dott.ssa Piera Maggi\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Presidente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">dott.ssa Anna Bombino\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Consigliere<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">dott. Eugenio Musumeci\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Consigliere<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SENTENZA<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">nel giudizio n.74720 proposto dal P.R. nei confronti dei sig.ri Mirella di Giovine, rappresentata e difesa degli avvocati Gennaro Terracciano e Amelia Cuomo, Cinzia Marani, rappresentata e difesa dall\u2019avvocato Stefano Rossi, Lucia Funari, rappresentata e difesa degli avvocati Alessandro Fusillo e Jacopo Varalli, Francesca Saveria Bedoni, rappresentata e difesa dall\u2019avvocato Maria Vertucci, Clorinda Aceti rappresentata e difesa dall\u2019avvocato Giuseppe Lo Mastro;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Visti gli atti di causa;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Uditi, nella pubblica udienza del 6 aprile 2017, con l\u2019assistenza della Segretaria Francesca Pelosi, il relatore, Presidente Piera Maggi, il Procuratore Regionale nella persona del Vice procuratore Generale dott. Guido Patti e, per le convenute, gli Avv.ti Giacomo Terracciano e Amelia Cuomo per Di Giovine, Giuseppe Lo Mastro per Aceti, Maria Vertucci per Bedoni, Alessandro Fusillo per Funari, Stefano Rossi per Marani;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">FATTO:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con atto di citazione depositato in data 26 maggio 2016, il Procuratore Regionale, ha evidenziato una fattispecie ritenuta dannosa che concerne:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">l&#8217;assegnazione provvisoria in concessione, con ordinanza sindacale n. 3483\/1997, di un immobile di propriet\u00e0 del Comune di Roma Capitale, sito in Roma, via della Penitenza 33, alla Associazione Agor\u00e0 80 (in seguito: l&#8217;Associazione), che ivi gestisce l&#8217;omonimo teatro, ad un canone originariamente determinato in poco pi\u00f9 di euro 500 mensili (conseguente all&#8217;abbattimento dell&#8217;80% dell&#8217;importo del canone di mercato determinato nel 1997).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;Associazione avrebbe sempre goduto del bene immobile in modo illecito, atteso che essa non ha mai concluso un valido ed efficace atto di concessione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nonostante sia stata emanata una determinazione dirigenziale di riacquisizione del bene, non risulta che l&#8217;immobile sia stato restituito al Comune di Roma.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;occupazione dell&#8217;immobile in questione da parte dell&#8217;Associazione risale al 1983, ma l&#8217;assegnazione provvisoria \u00e8 stata disposta con ordinanza sindacale n. 3483 del 3 gennaio 1997, emanata ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 11, della delibera del Consiglio comunale 3 ottobre 1996, n. 202, che prevede la possibilit\u00e0 di emanare un provvedimento provvisorio ed urgente nel caso in cui l&#8217;attivit\u00e0 svolta dal concessionario non possa essere interrotta senza nocumento per la collettivit\u00e0 (nel caso di specie il P.R. \u00e8 dell&#8217;avviso che tale urgenza non ricorresse atteso che l&#8217;Associazione aveva per lungo tempo occupato, ed occupava ancora nel 1997, abusivamente l&#8217;immobile. Tale considerazione porrebbe in evidenza che la situazione illecita in cui versa l&#8217;immobile, sito in via della Penitenza, risale nel tempo e che, da decenni, sino ai giorni d&#8217;oggi, il Dipartimento del patrimonio del Comune sarebbe stato assolutamente incapace di gestire correttamente i beni immobili comunali ed in particolare il bene immobile in questione. Quello che si discute in questa sede, peraltro, \u00e8 riferibile a tempi pi\u00f9 recenti).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella ordinanza sindacale n. 3483\/1997 \u00e8 stabilito che la procedura istruttoria per la verifica dei requisiti richiesti avrebbe dovuto essere conclusa con l&#8217;emanazione del provvedimento formale di concessione da parte della G.C. entro il termine perentorio di 120 giorni, in conformit\u00e0 del disposto dell&#8217;art. 4, commi 12 e 13, della citata delibera del Consiglio comunale 3 ottobre 1996, n. 202.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il predetto termine non \u00e8 stato rispettato, con la conseguenza che il provvedimento provvisorio di assegnazione sarebbe divenuto inefficace, &#8220;valendo l&#8217;inosservanza del termine quale condizione risolutiva&#8221; della ordinanza adottata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In considerazione della sopravvenuta inefficacia dell&#8217;ordinanza, l&#8217;immobile in questione avrebbe dovuto, quanto prima, rientrare nel possesso del Comune di Roma Capitale e,000000000000 per tutto il periodo di possesso del bene (possesso non giustificato da un idoneo titolo valido ed efficace), l&#8217;Associazione avrebbe dovuto (e tuttora dovrebbe, essendo essa inadempiente) corrispondere il canone di mercato. In tal modo sarebbe stato possibile evitare il perpetuarsi di una situazione illecita produttiva di danno erariale di cui sarebbero in perpetuo chiamati a rispondere i dirigenti dell&#8217;Ufficio competente, abilitati a richiedere il canone di mercato fino alla restituzione dell&#8217;immobile (ovvero alla legittima emanazione di un provvedimento di concessione e alla stipula del relativo contratto: ma, secondo il P.R., deve tenersi presente, al riguardo, l&#8217;attuale difficolt\u00e0 di garantire la concessione di un immobile a favore di un (pre)determinato soggetto poich\u00e9 la costante giurisprudenza richiederebbe, al fine di attuare una giustificabile <em>par conditio<\/em>, anche per la scelta del concessionario lo svolgimento di una apposita gara).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Successivamente, in data 5.8.1997, la G.C. ha emanato la deliberazione n. 3170 con cui \u00e8 stato stabilito che l&#8217;immobile sito in Roma, via della Penitenza 33, fosse concesso alla Associazione. L&#8217;efficacia di tale deliberazione era espressamente subordinata al (preventivo) parere favorevole della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici essendo l&#8217;immobile un bene sottoposto ai vincoli di cui alla legge n. 1089 del 1939 (fatto questo ben conosciuto dall&#8217;amministrazione comunale: v. nota in data 15 luglio 1997, prot. 22150, con cui \u00e8 stato richiesto il parere alla Soprintendenza). Tale organo, con nota in data 28.7.1997, prot. 29357, espresse netto parere contrario, essendo l&#8217;immobile oggetto di un programmato intervento di restauro. A seguito di molteplici riunioni, peraltro, in data 18.1.2001, prot. RIS. 1280, la Soprintendenza comunic\u00f2 di avere rilasciato il proprio nulla osta, modificando in tal modo il precedente parere contrario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Peraltro, cos\u00ec come risulta dagli atti trasmessi dall&#8217;amministrazione, il relativo contratto di concessione, che dovrebbe sempre seguire il provvedimento amministrativo, non fu concluso e l&#8217;Associazione continu\u00f2 tranquillamente ad avere il possesso del bene.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nonostante il mancato perfezionamento del procedimento di concessione (mancanza del contratto di concessione), l&#8217;amministrazione ha richiesto all&#8217;Associazione, peraltro, in virt\u00f9 dell&#8217;abbattimento dell&#8217;80% previsto per lo svolgimento di attivit\u00e0 anche culturali, lire 12.815.057 (il canone a prezzi di mercato in precedenza era stato quantificato dalla Commissione stima in lire 64.075.286 annue).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale richiesta, secondo parte attrice, sarebbe illecita poich\u00e9 il termine di 120 giorni era ed \u00e8 gi\u00e0 da tempo scaduto e, precisamente, in data 3.5.1997. Alla data del 31.7.1997, considerando anche il credito derivante dal pregresso illecito possesso, l&#8217;amministrazione risultava creditrice, secondo il P.R., di lire 270.365.100 (324.165.100 \u2014 53.800.000) (v. nota in data 2.6A 997, prot. 17124).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Soltanto in data 10.6.2002, il Comune di Roma (v. nota prot. 9664) comunic\u00f2 all&#8217;Associazione che essa \u2014 a quel momento, secondo parte attrice, illecitamente in possesso del bene &#8211; sarebbe stata abilitata al lecito possesso soltanto dopo che fosse stato completato il restauro ed in base ad un formale atto di concessione. Tale provvedimento avrebbe considerato e legittimato anche l&#8217;accertata occupazione illecita da parte dell&#8217;Associazione di aree ulteriori rispetto a quelle oggetto della precedente deliberazione G.C. n. 3170 ed avrebbe determinato il nuovo canone concessorio dovuto (v. nota del 18.11.2003, prot. 19896).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale nuova concessione non \u00e8 stata mai deliberata (ed il conseguente necessario contratto mai concluso) e, pertanto, il possesso del bene, nel quale l&#8217;Associazione fu illecitamente reintegrata (v. verbale di consegna del 19.1.2004), dovrebbe essere sin dal 1983 ritenuto illecito ed illegittimo (per l&#8217;individuazione dell&#8217;estensione dell&#8217;immobile occupato v. nota della Polizia municipale in data 10 febbraio 2014 prot. 26184).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Comune, dopo un lasso di tempo di otto anni, ha:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1)\u00a0 in data 18.1.2012 effettuato un sopralluogo in via della Penitenza 33;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2)\u00a0 alla fine del 2012, con nota del 27.12.2012, prot. 28491, a firma dell&#8217;arch. Bedoni (direttore della U.O. Gestione amministrativa), si \u00e8 di nuovo interessato alla vicenda in questione richiedendo alla Polizia municipale di effettuare un ulteriore sopralluogo al fine di accertare quali porzioni del bene fossero possedute dall&#8217;Associazione;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3)\u00a0 identica richiesta \u00e8 stata formulata con nota in data 1.10.2013, prot. 21399, a firma dell&#8217;arch. Di Giovine (direttore del Dipartimento patrimonio). Tale sopralluogo \u00e8 stato effettuato in data 21.11.2013 (v. nota della Polizia municipale del 10.2.2014, prot. 26184), ma esso non ha prodotto alcun risultato;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4)\u00a0 successivamente, la dott.ssa Aceti (direttore della U.O. Gestione amministrativa), in data 31.3.2014, 25 agosto 2014 e 24 marzo 2015 ha redatto alcune note indirizzate all&#8217;Associazione. Altres\u00ec, in data 6.11.2014 essa ha rivolto alla U.O. Direzione commissione stime la richiesta di effettuare la determinazione di una nuova indennit\u00e0 d&#8217;uso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tutte le note sopra indicate non apparirebbero corrette poich\u00e9 esse non considererebbero che il possesso del bene da parte dell\u2019associazione era illecito mancando un provvedimento di concessione valido ed efficace. Le suindicate dirigenti avrebbero dovuto richiedere immediatamente la restituzione dell&#8217;immobile ed ottenere il pagamento del canone di mercato da tempo dovuto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;amministrazione non avrebbe saputo quantificare esattamente le somme pagate nel corso del tempo dall&#8217;Associazione, sia per i locali originari sia per quelli occupati successivamente, n\u00e9 avrebbe provveduto a determinare il nuovo canone concessorio (v. le richieste formulate con la nota istruttoria in data 13.11.2015, rimasta senza risposta nonostante il successivo sollecito).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In base alla documentazione trasmessa risulterebbe che l&#8217;Associazione, per quel che vale, avrebbe risposto ai quesiti posti dall&#8217;amministrazione in merito al possesso dei locali diversi da quelli originari occupati abusivamente, ma non che abbia pagato, per il bene occupato, il dovuto canone di mercato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alla luce di quanto accertato il P.R. ritiene che:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>a) l&#8217;illecito produttivo di danno imputabile nel corso del tempo ai soggetti destinatari dell\u2019atto di citazione, nella loro qualit\u00e0 di dirigenti dell&#8217;Ufficio V.U.O. \u2014 II Servizio amministrativo Spazi Sociali (adesso Gestione patrimoniale amministrativa) consisterebbe nel non avere richiesto il pagamento del canone di mercato e la restituzione dell&#8217;immobile a decorrere dalla data di scadenza dei 120 giorni a seguito della intervenuta inefficacia automatica della deliberazione sindacale n. 3483 del 1997 determinata dal mancato rispetto del termine perentorio di 120 giorni fissato per la conclusione del procedimento (nel caso di specie mai concluso) dall&#8217;art. 4 della delibera del Consiglio comunale n. 202 del 1996 e dalla stessa deliberazione sindacale sopra citata;<\/li>\n<li>b) responsabili del danno sarebbero anche tutti coloro che, indipendente dal ruolo da essi rivestito nell&#8217;ambito del Dipartimento del patrimonio, nel corso del tempo hanno esaminato il fascicolo riguardante la concessione disposta in favore dell&#8217;Associazione e che, con grave colpa, avrebbero omesso di dare la dovuta rilevanza al fatto che il termine di 120 giorni dalla data di emanazione dell&#8217;ordinanza provvisoria di assegnazione era da tempo scaduto e che l&#8217;Associazione risultava possedere <em>sine titulo<\/em> il bene immobile.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se essi, sicuramente consapevoli dell&#8217;intervenuta inefficacia dell&#8217;ordinanza sindacale, avessero da tale fatto tratto le dovute conseguenze ed avessero immediatamente posto in evidenza la necessit\u00e0 della repentina riacquisizione del bene e l&#8217;applicabilit\u00e0 del canone di mercato al posto di quello ridotto dell&#8217;80% sino ad allora applicato, il considerevole danno cagionato all&#8217;erario comunale non si sarebbe prodotto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il P.R. osserva che, per il periodo successivo al 5.8.1997, data di emanazione della deliberazione G.C. n. 3170, l&#8217;Amministrazione comunale non avrebbe correttamente valutato che il possesso del bene (quello concesso originariamente in base all\u2019ordinanza sindacale) non sarebbe stato mai legittimato dal menzionato provvedimento deliberato dalla Giunta comunale poich\u00e9 il provvedimento concessorio era espressamente condizionato al parere favorevole \u2014 non intervenuto \u2014 della Soprintendenza (probabilmente, per tale motivo, non sarebbe stato stipulato il successivo atto di concessione). Successivamente, il bene, dapprima \u00e8 stato riacquisito dal Comune, e poi \u2014 nel 2004 &#8211; \u00e8 stato illecitamente restituito all&#8217;Associazione pur in mancanza di un idoneo provvedimento concessorio (la inefficace deliberazione n. 3170 nel frattempo aveva perso significato).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In base agli accertamenti istruttori espletati, l&#8217;ufficio competente a richiedere il canone di mercato e la restituzione dell&#8217;immobile \u00e8 stato individuato nel Dipartimento patrimonio del Comune di Roma patrimonio (diretto dall&#8217;arch. Mirella Di Giovine dal 16.9.2013 all&#8217;1.5.2015), Direzione generale gestione amministrativa, V U.O. \u2014 II Servizio amministrativo Spazi Sociali, nel corso del tempo, per quel che interessa in questa sede, diretta dalle dott.sse Funari, Bedoni ed Aceti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tutte le menzionate dirigenti sarebbero responsabili del danno cagionato al Comune di Roma:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>a) l&#8217;arch. Di Giovine poich\u00e9 essa, quale capo del Dipartimento patrimonio, per lungo tempo avrebbe omesso di impartire chiare e semplici direttive alla VU.O. \u2014 II Servizio amministrativo Spazi Sociali di agire nei confronti di tutti coloro (la quasi totalit\u00e0 dei &#8216;concessionari&#8217;) che illecitamente godevano del possesso di immobili comunali a seguito dell&#8217;inutile decorso dei 120 giorni, decorrenti dall&#8217;emanazione dell&#8217;ordinanza sindacale, fissati per l&#8217;emanazione del definitivo provvedimento concessorio;<\/li>\n<li>b) le altre perch\u00e9, quali soggetti competenti ad agire, avrebbero omesso di richiedere l&#8217;aumento del canone e la restituzione dell&#8217;immobile. Esse, ad avviso del P.M., sarebbero responsabili del danno subito dall&#8217;erario comunale in base alla condotta omissiva posta in essere nell&#8217;ambito del procedimento che avrebbe permesso all&#8217;Associazione di godere ingiustificatamente dell&#8217;immobile ad un canone ridotto pur non esistendo un valido ed efficace titolo concessorio giustificativo del suo possesso.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inoltre, il P.R. ritiene, come detto, che responsabili del danno siano anche tutti coloro che, indipendentemente dal ruolo da essi rivestito nell&#8217;ambito del Dipartimento del patrimonio, nel corso del tempo hanno esaminato il fascicolo riguardante la concessione disposta in favore dell&#8217;Associazione e che, con grave colpa, hanno omesso di dare la dovuta rilevanza al fatto che il termine di 120 giorni dalla data di emanazione dell&#8217;ordinanza provvisoria di assegnazione era da tempo scaduto e che l&#8217;Associazione risultava possessore <em>sine titulo<\/em> del bene immobile. Tali soggetti sono i sigg. Colalillo (nota del 24.5.2011, prot. 18), Bedoni (nota del 27.12.2012, prot. 28491), Di Giovine (nota dell&#8217;1.10.2013, prot. 21399), Aceti (note del 31.3,2014, prot. 7820, 25.8.2014, prot. 18893, 6.11,2014, prot. 24626, 24.3.2015, prot. 7293, quest&#8217;ultima di messa in mora per meri euro 5.328,00). Secondo il P.R. essi erano sicuramente consapevoli dell&#8217;intervenuta inefficacia dell&#8217;ordinanza sindacale e dell&#8217;illiceit\u00e0 del possesso dell&#8217;immobile da parte dell&#8217;Associazione (ad es. la dott.ssa Di Giovine con la menzionata nota dell&#8217;1.10.2013 ha richiesto alla Polizia Municipale di effettuare un sopralluogo e tanto dimostrerebbe che era consapevole della illiceit\u00e0 del godimento del bene), e, quindi, da tale fatto avrebbero dovuto trarre le dovute conseguenze ed avrebbero dovuto porre immediatamente in evidenza la necessit\u00e0 della repentina riacquisizione del bene e l&#8217;applicabilit\u00e0 del canone di mercato al posto di quello ridotto dell&#8217;80% sino ad allora applicato; in tal modo il considerevole danno cagionato all&#8217;erario comunale non si sarebbe prodotto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il P.R. ritiene, pertanto, che la condotta di tutti i soggetti sopra indicati (tranne quella del dott. Colalillo, mero responsabile del procedimento) sia illecita, connotata da colpa grave ed abbia concorso alla produzione del danno subito dal Comune atteso che essi, quali dirigenti e soggetti redigenti gli atti del procedimento, avrebbero dovuto provvedere in modo adeguato ed omettere di redigere inutili atti istruttori. Essi avrebbero dovuto rispettivamente emanare o predisporre tutti gli atti necessari per garantire immediatamente la corresponsione del canone di mercato e la restituzione dell&#8217;immobile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Oltre alle suindicate dott.sse Di Giovine, Funari, Bedoni, ed Aceti, responsabili per avere omesso, pur avendo esaminato concretamente il fascicolo relativo alla vicenda in questione, di redigere atti idonei a tutelare la posizione creditoria del Comune, il P.R. ritiene responsabile del danno erariale anche la dott.ssa Marani, dirigente della menzionata U.O. dal 14.8.2008 al 14.1.2010. La responsabilit\u00e0 della dott.ssa Marani, come delle sue colleghe, andrebbe riconosciuta in conseguenza della sua titolarit\u00e0 dell&#8217;ufficio protrattasi per un lungo periodo di tempo e della sua completa condotta omissiva, cos\u00ec come stabilito nella recente sentenza della Sezione Lazio n. 486 del 2015, che ha condannato la predetta dirigente per motivi analoghi a quelli di cui si discute in questa sede.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il danno subito dal Comune di Roma Capitale sarebbe difficilmente quantificabile non essendo stata trasmessa \u2014 nonostante apposita richiesta &#8211; idonea documentazione da parte dell&#8217;amministrazione. La somma dovuta, tuttavia, viene ritenuta dal P.R. quantomeno pari ad euro 357.283,76.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il canone, determinato nel 1997, era pari a lire 64.075.286 = euro 32.037,64. Tale somma rivalutata \u2014 coefficiente 1,394 \u2014 risulta pari ad euro 44.660,47. Tale canone annuale dovuto, moltiplicato quantomeno per 8 (dal marzo 2008 al marzo 2016) ammonterebbe ad euro 357.283,76. Tale somma \u00e8 stata calcolata sino al 31.3.2016. Sarebbe risarcibile anche il danno di euro 3.721,70, relativo a ciascuno dei mesi successivi a tale data, da calcolare fino all&#8217;emanazione del provvedimento che applichi il canone di mercato, alla sua successiva accettazione da parte dell&#8217;associazione ed al conseguente pagamento fino al rilascio dell&#8217;immobile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale quantificazione si riferisce al canone di mercato. La relativa richiesta si basa su una corretta ripartizione dell&#8217;onere della prova a carico delle parti processuali. Il P.R. ritiene, infatti, che non sia onere della Procura regionale provare che il concessionario non ha pagato il canone, bens\u00ec che sia a carico di quest\u2019ultimo provare l\u2019avvenuto pagamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da un punto di vista giuridico, secondo l\u2019attore, si tratterebbe di accertare:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>a) se spetti alla pubblica amministrazione provare non soltanto l&#8217;esistenza del titolo che obbliga il debitore ad effettuare una determinata prestazione ma anche l&#8217;inadempimento del debitore, ovvero,<\/li>\n<li>b) se sull&#8217;amministrazione gravi soltanto l&#8217;onere della prova relativo al fatto costitutivo dell&#8217;obbligo e l&#8217;obbligo di allegazione dell&#8217;inadempimento, restando a carico del debitore (le varie organizzazioni incaricate) l&#8217;onere di fornire la prova del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">In materia, al fine di risolvere l&#8217;annosa questione sarebbero intervenute le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la fondamentale sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001, che ha accolto la seconda opzione sopra descritta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci\u00f2 determinerebbe l&#8217;obbligo del rappresentante della pubblica amministrazione (cos\u00ec come di colui che agisce per un&#8217;impresa privata) di richiedere al debitore complete ed esaustive prove dell&#8217;adempimento del contratto, specialmente qualora venga sottoposta al suo esame documentazione assolutamente insufficiente ed inidonea in quanto predisposta dallo stesso debitore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ritiene il P.M. che, sulla Procura regionale attrice, in fattispecie del tipo di quella oggi all\u2019esame, graverebbe unicamente l&#8217;onere di provare che il soggetto convenuto in giudizio non ha effettuato le necessarie verifiche dirette ad accertare che il debitore ha eseguito correttamente il contratto e che egli, conseguentemente, ha supinamente ed ingiustificatamente pagato il prezzo richiesto, non potendo ritenersi soddisfatto l&#8217;obbligo a carico del pubblico amministratore, in conseguenza della mera ricezione delle fattura, di brevi ed inconcludenti relazioni e di fotografie descrittive dell&#8217;attivit\u00e0 che il debitore afferma essere stata svolta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo l\u2019attore, quindi:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; tutti gli oneri ingiustificati in precedenza indicati (euro 357.283,76 + interessi) costituirebbero un danno per l&#8217;amministrazione ed inoltre i danni non ancora prodottisi alla data del 31.3.2016 dovrebbero essere determinati dalla Sezione giurisdizionale e dovrebbero essere oggetto della eventuale sentenza di condanna, in base alle regole che disciplinano la risarcibilit\u00e0 del danno futuro per i danni non ancora verificatisi al momento del deposito della sentenza di condanna;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; di tutti i danni subiti dall&#8217;amministrazione dovrebbero rispondere i destinatari dell\u2019atto di citazione nella loro qualit\u00e0 di dirigenti dell&#8217;ufficio competente ad attivare la procedura finalizzata alla quantificazione del canone di mercato e ad ottenere il pagamento del dovuto, ovvero al rilascio dell&#8217;immobile, nonch\u00e9 coloro che hanno posto in essere atti del procedimento finalizzato all&#8217;emanazione della concessione definitiva, salva la responsabilit\u00e0 dell&#8217;attuale (dott. Gherardi) e dei futuri dirigenti della V U.O. \u2014 II Servizio amministrativo Spazi Sociali i quali, nel corso del tempo (successivamente al 30.11.2015), ometteranno con colpa grave di richiedere ed ottenere il pagamento del canone di mercato fino al rilascio dell&#8217;immobile, sicuramente da richiedere ed ottenere immediatamente;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; nella condotta dei soggetti destinatari del presente atto di citazione sarebbe rinvenibile, quantomeno, l&#8217;elemento soggettivo della colpa grave; tale colpa grave consisterebbe nella concreta ed ingiustificata applicazione della deliberazione della Giunta comunale n. 3170\/1997, provvedimento inefficace per mancanza del parere favorevole della Soprintendenza (al rilascio di tale parere favorevole era espressamente condizionata la menzionata deliberazione), nel non aver tenuto in considerazione il fatto che, a seguito di tale deliberazione, non era stato concluso il necessario contratto di concessione, e nell&#8217;aver consentito il possesso dell&#8217;immobile senza che fosse stato preventivamente emanato un idoneo atto giustificativo del possesso in capo all&#8217;Associazione; in aggiunta all&#8217;aver consentito l&#8217;illecito possesso del bene, i dirigenti avrebbero omesso di richiedere ed ottenere il pagamento del canone di mercato (per quel che concerne il dott. Gherardi, al quale l&#8217;invito a dedurre, rivolto alle convenute, \u00e8 stato inviato per mera ed opportuna conoscenza, il P.R. pone in evidenza che egli, nominato dirigente della Direzione generale gestione amministrativa in sostituzione della dott.ssa Aceti, \u00e8 stato personalmente reso edotto della grave situazione in cui versava la Direzione generale da lui diretta. Sinora egli si \u00e8 attivato con diligenza a sanare la situazione dell&#8217;Ufficio);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; sussisterebbe il richiesto nesso di causalit\u00e0 tra la condotta ascrivibile ai soggetti destinatari del presente atto e gli oneri finanziari ingiustificatamente sostenuti dalla amministrazione;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; in termini generali, non sarebbe condivisibile una condanna della Sezione giudicante ad una somma &#8220;comprensiva di rivalutazione e\/o di interessi&#8221; poich\u00e9 il giudice deve esaurientemente motivare in merito al calcolo di rivalutazione ed interessi, chiarendo quale sia il metodo seguito (es. indici Istat) e l&#8217;importo esatto di tali elementi, da distinguere nettamente rispetto alla somma capitale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le deduzioni contrapposte all\u2019invito a dedurre sono state ritenute insufficienti dal P.R. ad escludere le contestate responsabilit\u00e0 e, pertanto, \u00e8 stata emessa citazione nei confronti delle convenute citate in epigrafe per ivi sentirle condannare, in parti eguali, in favore del Comune di Roma Capitale al pagamento di curo 357.283,76 calcolati sino al marzo 2016, oltre ad euro 3.721,70 per ogni mese successivo al marzo 2016, salva diversa ripartizione; in ogni caso con condanna al pagamento degli interessi dalla data di emanazione della sentenza fino al saldo e alle spese di giudizio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 presente in atti appunto del P.R. in cui si svolgono talune considerazioni:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>la prescrizione si ritiene non maturata in quanto, ove nell\u2019ultimo giorno del quinquennio si fosse attivata una azione di recupero, il danno si sarebbe potuto evitare;<\/li>\n<li>la chiamata in giudizio \u00e8 stata estesa anche ai soggetti che, dopo i 120 giorni, non si sono attivati per ottenere la restituzione dell\u2019immobile ed il pagamento dell\u2019intero canone concessorio;<\/li>\n<li>\u00e8 stata chiamata in giudizio la dott.ssa Aceti e non i suoi successori in quanto i successori si sono trovati in una situazione ormai compromessa;<\/li>\n<li>la chiamata in giudizio ha riguardato coloro che sono stati in servizio per almeno un anno;<\/li>\n<li>in caso di occupazione abusiva <em>sine titulo<\/em> sono stati chiamati in giudizio i dirigenti degli ultimi dieci anni dell\u2019ufficio competente;<\/li>\n<li>in ipotesi di doppia concessione dopo i 120 giorni, entrambe sono state ritenute illecite anche perch\u00e9 assentite senza i prescritti pareri;<\/li>\n<li>il canone richiesto era sempre del 20% e ci\u00f2 configurerebbe dolo e motivo per non far luogo al potere riduttivo;<\/li>\n<li>non si provvedeva ad eseguire gli sgomberi e tutte le concessioni, a maggio del 2016, risultavano scadute;<\/li>\n<li>nel termine di 120 giorni doveva essere intervenuto il provvedimento di concessione;<\/li>\n<li>la concessione doveva essere risolta per il mancato pagamento di tre annualit\u00e0, ma non vi sono state conseguenze,<\/li>\n<li>in alcuni casi il concessionario svolgeva attivit\u00e0 commerciali senza rispetto delle norme di sicurezza;<\/li>\n<li>si sono verificati casi di rinuncia alla concessione e di subentro di altro soggetto non previsto dall\u2019ordinamento;<\/li>\n<li>mancato rispetto del termine di 90 giorni fissato per la presentazione della domanda prevista dall\u2019art. 3 comma 3 della del. n. 26\/1995;<\/li>\n<li>l\u2019istruttoria non \u00e8 stata quasi mai completata nei 120 giorni previsti e l\u2019ordinanza \u00e8 stata solo un mezzo per attribuire gli immobili;<\/li>\n<li>il danno \u00e8 stato determinato nella differenza tra il canone di mercato e quello del 20% corrisposto in quanto la finalit\u00e0 non era colpire la morosit\u00e0 del concessionario, ma censurare la mancata pretesa del canone intero in mancanza di regolare concessione.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019architetto Francesca Saveria Bedoni si \u00e8 costituita in giudizio con il patrocinio dell\u2019avvocato Maria Vertucci e il difensore, con memoria, ha precisato che la sua assistita ha ricoperto l\u2019incarico di dirigente presso la U.O. concessioni per soli 199 giorni in modo frammentario per le plurime competenze del suo ufficio e, nel 2005, aveva fatto contratto di servizi con la Romeo gestioni per monitoraggio e censimento del patrimonio comunale ed iniziative al riguardo, ma tanto non \u00e8 stato considerato. Inoltre la Bedoni chiese, ai sensi della delibera di Giunta n. 670 del 19 novembre 2002, di poter assegnare gli immobili a canone di mercato, ma il dott. Palumbo non dava seguito n\u00e9 provvedeva a dar seguito alle richieste di personale. Non sono stati chiamati in giudizio n\u00e9 il Colalillo, responsabile dei procedimento, n\u00e9 la societ\u00e0 Romeo. Ripercorre la parte l\u2019<em>iter<\/em> gi\u00e0 descritto di assegnazione dei locali e ricorda gli atti normativi che regolavano le concessioni e rileva che esisteva il responsabile del procedimento non citato in giudizio. N\u00e9 sarebbe stato possibile chiedere la restituzione degli immobili in quanto tale obbligo non era contenuto in alcuna disposizione e la Bedoni presumeva la liceit\u00e0 dell\u2019occupazione e risultava che il canone fosse pagato. Mancano poi, nell\u2019atto di citazione, le singole e specifiche imputazioni nei confronti di ciascun chiamato. La mancanza di colpa grave deriverebbe anche dalla sentenza n. 486\/2015 di questa Sezione che ha trattato analoga fattispecie. Le norme non prevedono la richiesta di restituzione e il danno non \u00e8 provato n\u00e9 attuale non essendo certa la attribuibilit\u00e0 del bene, con sue peculiari caratteristiche, ad altro soggetto, ma, comunque, mai a prezzo di mercato. Si contesta poi l\u2019\u2019asserita inversione dell\u2019onere della prova e si sostiene che la Bedoni ag\u00ec in conformit\u00e0 alla legge. Il personale dell\u2019ufficio \u00e8 passato da 22 ad 8 persone e risulta che, nel periodo della gestione Bedoni, sono state smistate 55 pratiche al giorno e molto lavoro \u00e8 stato svolto. Alla luce di quanto sopra mancherebbe la colpa grave ed il nesso causale in quanto, allo spirare del termine, vi era altro dirigente non chiamato. Sussisterebbe, infine, il concorso di colpa dell\u2019Ente per la disorganizzazione. La parte eccepisce anche, ferma la mancanza di responsabilit\u00e0, la prescrizione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Concludendo la parte chiede, in via principale, di dichiarare inammissibili e\/o infondate in fatto e in diritto le domande del P.R., con conseguente rigetto di esse, nei confronti dell\u2019arch. Bedoni; in via subordinata, accertare e, per l\u2019effetto, dichiarare infondate e\/o inammissibili le azioni incardinate e, dunque, rigettare le domande per carenza dei presupposti legittimanti l\u2019azione in mancanza di danno, colpa grave, nesso di causalit\u00e0, per mancanza della specificit\u00e0 delle condotte omissive e di qualsivoglia portata; in ogni caso assolvere da ogni responsabilit\u00e0 l\u2019arch. Bedoni; in via subordinata chiede l\u2019applicazione della prescrizione quinquennale; in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni sollevate, chiede la riduzione dell\u2019addebito con vittoria di spese, competenze ed onorari.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La dott.ssa Aceti si \u00e8 costituita in giudizio con il patrocinio dell\u2019avvocato Giuseppe Lo Mastro il quale, nella memoria, ha lamentato l\u2019enorme numero di inviti a dedurre e di citazioni di cui \u00e8 stata destinataria la sua assistita ed ha illustrato la situazione del patrimonio immobiliare del Comune e degli Spazi speciali. Ha citato il giudicato di cui alla sentenza n. 486\/1985 ed ha escluso che, nelle condizioni in cui si svolgeva il lavoro, potesse riscontrarsi la colpa grave. Comunque non sussisteva possibilit\u00e0 di applicare un canone di mercato all\u2019immobile di cui trattasi. Rileva che i comportamenti che il P.R. ritiene che si sarebbero dovuti tenere non erano previsti nei regolamenti comunali che vengono esaminati. Evidenzia la mole di lavoro svolta dalla dott.ssa Aceti nelle sue competenze di ufficio, anche con carattere di urgenza, pur in carenza di organico. A seguito dell\u2019azione della Procura sono state poi avviate numerose azioni per migliorare la gestione dei beni. Ritiene persecutorio il comportamento della Procura e singolare la ritenuta sufficienza di uno scadenzario per evitare il problema che si \u00e8 verificato. Ha illustrato il lavoro svolto per migliorare la gestione dei beni. Conclusivamente ha chiesto il rigetto dell\u2019azione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019avvocato Lo Mastro ha anche prodotto, per l\u2019odierna udienza, ulteriore memoria in cui, oltre a ribadire le precedenti argomentazioni, ha criticato il <em>modus operandi<\/em> del P.R. che si sarebbe ingerito nelle competenze dell\u2019amministrazione forzando l\u2019emissione di provvedimenti di sfratto posti in essere da taluno onde evitare la chiamata in giudizio. L\u2019avvocato ha poi ancora analizzato le delibere regolamentari del Comune e le procedure adottate per le concessioni escludendo la configurabilit\u00e0 di un danno discendente da esse.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La dott.ssa Mirella Di Giovine si \u00e8 costituita in giudizio, con il patrocino degli avvocati Gennaro Terracciano e Amelia Cuomo, i quali hanno sostenuto l\u2019insussistenza del nesso causale e di qualsiasi profilo di responsabilit\u00e0 della loro assistita che \u00e8 stata direttore Apicale del Dipartimento Patrimonio e di responsabile <em>ad interim<\/em> U.O. Concessioni dal 16.9.2013 al 30.10.2013 e direttore Apicale dal 16.9.2013 al 15.5.2015 e, quindi, lontano dal periodo di genesi del danno. L\u2019<em>interim<\/em> \u00e8 durato 45 giorni e, nel periodo, erano molte altre le incombenze affidate n\u00e9 esisteva un servizio informatizzato affidabile per la gestione di 860 beni. Ciononostante la Di Giovine ha agito con discontinuit\u00e0 rispetto al passato intraprendendo iniziative per migliorare la gestione del patrimonio chiedendo anche un potenziamento degli uffici e provvedendo a sgomberi e diffide. Mancherebbe, comunque, l\u2019elemento soggettivo del dolo e\/o della colpa grave in quanto, nel caso di specie, si registrano interventi specifici, ma anche precise disposizioni della Sovrintendenza dei beni culturali e dell\u2019assessore alle Politiche del Patrimonio del Comune di Roma sull\u2019utilizzo del bene. Comunque sono state anche inviate diffide all\u2019Agor\u00e0 per la corresponsione del canone di mercato, degli arretrati e per il rilascio del bene. La Di Giovine \u00e8 stata gi\u00e0 assolta nel giudizio di questa Sezione che \u00e8 stato esitato con la sentenza n. 486\/2015. Mancherebbe, comunque, il danno erariale in quanto la natura del bene ne impediva la locazione a canone di mercato (del n. 26\/1995 e n. 202\/1996 del Comune di Roma) e l\u2019eventuale riattribuzione dell\u2019immobile presupponeva, comunque, lo sgombero di esso e tanto esulava dalle competenze del dipartimento Patrimonio. Infine, a tutto voler concedere, sussistendo il credito, non sarebbe da ritenere maturato il danno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Conclusivamente la parte chiede che sia dichiarata la nullit\u00e0\/inammissibilit\u00e0 delle domande ed il rigetto di esse come infondate in fatto e in diritto per mancanza di danno e dell\u2019elemento soggettivo e, in via subordinata, che venga considerata l\u2019assoluta marginalit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 della Di Giovine ai fini della quantificazione del danno con uso anche del potere riduttivo e vittoria di spese, competenze ed onorari.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019arch. Lucia Funari si \u00e8 costituita in giudizio con il patrocinio degli avvocati Alessandro Fusillo e Jacopo Vavalli e, nella memoria, i difensori hanno eccepito l\u2019intervenuta prescrizione sostenendo l\u2019inammissibilit\u00e0 della tesi proposta dal P.R. in appunto diverso dalla domanda e ritenendo, comunque, maturata la prescrizione dai 5 anni antecedenti l\u2019invito a dedurre (12.2.2011) e non oltre la cessazione dalle funzioni del 17.5.2011. Da tanto conseguirebbe anche che, essendo il relativo periodo di svolgimento delle funzioni inferiore all\u2019anno (dal 17 novembre 2010 al 17 maggio 2011) la stessa non avrebbe dovuto essere chiamata in giudizio alla stregua dei principi di cui alla sentenza n. 486\/2015. Inoltre la gestione degli immobili comunali non era affidata al Dipartimento Patrimonio, cui spettava solo l\u2019alta sorveglianza ed attivit\u00e0 amministrativa connessa alle comunicazioni del gestore, ma alla Romeo Gestioni s.p.a. che deteneva anche i fascicoli, come dimostrato dalle notizie di stampa relative al cattivo stato di riconsegna dei fascicoli stessi. Sostengono ancora i difensori la mancanza del danno erariale per la destinazione del bene da utilizzarsi per finalit\u00e0 sociali e ci\u00f2 sarebbe dimostrato anche dalla sentenza del TAR n. 3764\/2016 che ha annullato l\u2019ordinanza di riacquisizione. Viene poi descritta l\u2019organizzazione del Dipartimento, la carenza dell\u2019organico disponibile e la individuazione, comunque, di un responsabile del procedimento. In ogni caso, sussisterebbe una incertezza e scarsa chiarezza sul procedimento di assegnazione dei beni in concessione e il termine di 120 giorni per la concessione definitiva contrasterebbe con l\u2019art. 20 della legge n. 241\/1990 che qualifica il silenzio dell\u2019amministrazione come assenso ed ancora, non era prevedibile un termine perentorio per provvedere al riguardo. Il danno mancherebbe anche in relazione al fatto che non vi \u00e8 prova della riallocabilit\u00e0 del bene alle condizioni ipotizzate dal P.R. e, comunque, ove ci\u00f2 fosse ipotizzabile, non sarebbe ancora maturata la prescrizione per chiedere il <em>surplus<\/em> ipotizzato, non senza considerare che l\u2019art. 3 del Regolamento comunale n. 5625 del 1983 prevede che, alla scadenza della concessione, si debba provvedere al suo rinnovo a meno che non sussistano fondate ragioni per rientrare nel possesso del bene, fermo restando che, per il periodo di occupazione senza titolo, il concessionario \u00e8 tenuto a pagare il medesimo canone pagato vigente il titolo concessorio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Conclusivamente la parte chiede la declaratoria di prescrizione, la disapplicazione, ove occorra, del regolamento 201\/1996 del Consiglio Comunale e il rigetto delle domande della Procura e, in via subordinata, ai sensi dell\u2019art. 83, 2\u00b0 comma n.c.g.c., ridurre a zero la percentuale di responsabilit\u00e0 nei confronti della convenuta per totale responsabilit\u00e0 della Romeo Gestioni s.p.a, con vittoria di spese, competenze ed onorari.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La dott.ssa Cinzia Marani si \u00e8 costituita in giudizio con il patrocinio dell\u2019avvocato Stefano Rossi e il difensore, ripercorsa la cronistoria dei fatti, ha sostenuto la mancanza degli elementi di cui all\u2019art. 86 n.c.g.c. e la nullit\u00e0 della citazione, l\u2019inammissibilit\u00e0 dell\u2019appunto presentato dal P.R. con argomentazioni aggiunte, la prescrizione dell\u2019azione, la manifesta infondatezza, in fatto e in diritto di tutti gli addebiti. Si sostiene poi l\u2019abuso della potest\u00e0 punitiva per l\u2019esagerato numero di citazioni e, ricostruita la normativa in materia di concessioni, si rileva che non sussisterebbe alcun automatismo tra la scadenza della concessione e l\u2019affitto a prezzi di mercato per beni destinati ad utilit\u00e0 sociale tant\u2019\u00e8 che la richiesta di ottenere il canone a prezzi di mercato \u00e8 stata impugnata davanti al TAR. Inoltre la gestione dei beni era affidata alla Romeo gestioni s.p.a. e, comunque, sussisteva una preesistente disorganizzazione degli uffici e carenza di personale di cui non si \u00e8 tenuto minimamente conto. La scadenza del termine di 120 giorni non esauriva il potere del Comune di provvedere al riguardo e non sono state indicate le condotte riferibili a colpa grave della Marani, che non aveva ricevuto alcuna consegna all\u2019atto del suo insediamento, mentre \u00e8 stata esclusa la chiamata del responsabile del procedimento dott. Colalillo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si insiste, poi, per l\u2019inesistenza di un danno erariale certo, attuale e concreto e per la erronea quantificazione di esso. Mancherebbe, inoltre, l\u2019elemento soggettivo non essendo definiti i comportamenti riferibili a colpa grave della Marani, che era al suo primo incarico in un Dipartimento che era stato senza dirigente per 8 mesi. La difesa eccepisce anche la prescrizione dell\u2019azione e chiede la <em>compensatio lucri cum damno<\/em>, poich\u00e9 l\u2019Agor\u00e0 ha fatto lavori nell\u2019immobile, nonch\u00e9 l\u2019uso del potere riduttivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Conclusivamente la parte chiede, previa riunione del procedimento con gli altri, di assolvere la dott.ssa Cinzia Marani e, comunque, di rigettare l\u2019azione risarcitoria per le ragioni esposte ivi inclusa la prescrizione. In via subordinata chiede la riduzione dell\u2019addebito e la compensazione del danno con i vantaggi avuti da Comune.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alla precedente udienza del 21 febbraio 2017, su istanza del P.R. e per consentire una trattazione unitaria almeno di un rilevante numero di ricorsi e la loro eventuale riunione, si \u00e8 disposto il rinvio alla presente udienza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">All\u2019odierna pubblica udienza il P.R. ed i difensori delle parti presenti hanno ribadito ed ampiamente illustrato le proprie tesi degli scritti e confermato le rispettive conclusioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">DIRITTO:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il P.R., nel presente giudizio, ha chiesto la condanna delle parti citate in epigrafe che, nelle rispettive qualit\u00e0 di dirigenti del Comune di Roma, egli ha ritenuto responsabili del danno, a suo avviso derivante dalla differenza tra il prezzo agevolato della concessione (20% del prezzo di mercato) del bene immobile descritto in fatto e detto prezzo di mercato in quanto, allo scadere dei 120 giorni previsti dall\u2019ordinanza provvisoria per l\u2019emanazione del provvedimento concessorio definitivo, o, comunque, alla scadenza della concessione, si sarebbe dovuto procedere alla riacquisizione del bene e provvedere alla sua locazione a prezzo corrente di mercato o pretendere tale importo dall\u2019assegnatario, ma ci\u00f2 non \u00e8 stato fatto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019ipotesi oggi all\u2019esame, pertanto, non riguarda casi di morosit\u00e0 per canoni di locazione di appartamenti o altri beni del patrimonio disponibile gestibili secondo le regole del mercato (questione che, pi\u00f9 propriamente, potrebbe inquadrarsi nel fenomeno della c.d. \u201caffittopoli\u201d) ma riguarda, unicamente, la tesi, che sostiene il P.R., secondo cui il canone concessorio di beni demaniali o del patrimonio indisponibile, avrebbe dovuto essere incrementato fino al prezzo di mercato in caso di mancata formalizzazione dei provvedimenti concessori, o di tardivit\u00e0 degli stessi, o di mancato loro rinnovo, sia pure assentiti con provvedimenti provvisori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le parti convenute hanno sollevato plurime eccezioni pregiudiziali e preliminari, non immediatamente risolvibili anche per la fondata previsione di necessit\u00e0 istruttorie sui relativi punti, ma si ritiene, considerato anche il primario interesse delle parti stesse ad ottenere una pronuncia di merito favorevole, che, per economia processuale, possa affrontarsi subito la questione di merito dirimente. Tanto \u00e8 consentito in applicazione della giurisprudenza della Cassazione che, con sent. n. 17\/03\/2015 n. 5264, ha ribadito il suo precedente orientamento secondo cui una domanda pu\u00f2 essere respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare tutte le altre, essendo ci\u00f2 suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerit\u00e0 anche costituzionalmente protette dall\u2019art. 111 Cost. (v. Cass. 16\/05\/2006 n\u00b0 11356 ma anche Cass. 27\/12\/2013 n\u00b0 28663). In particolare la Cass. (sent. 28\/05\/2014 n. 12002), ha affermato che \u201c<em>il principio della ragione pi\u00f9 liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell\u2019impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell\u2019ordine delle questioni da trattare, di cui all\u2019art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerit\u00e0 del giudizio, costituzionalizzata dall\u2019art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa pu\u00f2 essere decisa sulla base della questione ritenuta di pi\u00f9 agevole soluzione, &#8211; anche se logicamente subordinata &#8211; senza che sia necessario esaminare previamente le altre<\/em>\u201d (cos\u00ec v. anche Cass. 22\/01\/2015 n\u00b0 1113)\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci\u00f2 posto, si osserva che la tesi del P.R. non convince.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019ordinanza del Sindaco n. 3483\/1997 di provvisoria concessione \u00e8 stata, infatti, emessa ai sensi delle deliberazioni regolamentari comunali n. 5625\/1983, n. 26\/1995 e n. 202\/1996 che prevedevano la assegnazione di beni demaniali o patrimoniali indisponibili per le utilit\u00e0 sociali ivi previste (anche culturali) con pagamento di canone ridotto al 20% del prezzo di mercato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nulla eccepisce parte attrice su tale ordinanza i cui firmatari e proponenti non sono stati citati o, comunque, sul fatto che i beni e i destinatari di essi non fossero stati, originariamente, correttamente individuati a fini concessori per le finalit\u00e0 socio-culturali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non viene contestato, pertanto, che detti beni potessero essere dati in concessione al prezzo ridotto indicato e ai destinatari individuati per le finalit\u00e0 da essi perseguite, ma il P.R. ritiene che l\u2019assegnazione a dette condizioni potesse valere solo fino allo scadere del termine di provvisoriet\u00e0 entro il quale doveva emettersi il provvedimento definitivo, invece non intervenuto, o, comunque, valesse solo fino alla scadenza del termine concessorio ove intervenuto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ritiene parte attrice che, dopo detti termini, il bene avrebbe dovuto essere riacquisito e locato, a mezzo gara, a prezzi di mercato, cosa che non \u00e8 avvenuta ed il danno consisterebbe in tale mancata entrata differenziale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Deve al riguardo osservarsi che la particolarit\u00e0 dei locali individuati, destinati, comunque, a usi di pubblica utilit\u00e0 sociali e culturali, non li rendeva utilizzabili e sfruttabili alla stregua di locali da affittare e, quindi, tale peculiarit\u00e0 rafforzava la natura di beni non fruibili sul libero mercato e rientranti tra quelli per i quali era prevista, dai regolamenti comunali 5625\/1983, 26\/1995 e 202\/1996, una utilizzazione a prezzo ridotto e agevolato per finalit\u00e0 sociali e culturali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In disparte ogni altra considerazione, pertanto, la scadenza del termine senza che fosse intervenuta la concessione definitiva o senza che la stessa fosse stata rinnovata, non cambiava la natura del bene e la sua utilizzabilit\u00e0 alle stesse condizioni agevolate attuate con il provvedimento originario con conseguente impossibilit\u00e0 di praticare, per esso, un prezzo di mercato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">D\u2019altro canto, come \u00e8 stato rilevato, sarebbe singolare che l\u2019inosservanza, da parte del Comune, del rispetto del termine per la conclusione o per il rinnovo del procedimento concessorio, si possa risolvere in un pregiudizio per la parte che lo subisce e che dal silenzio dell\u2019amministrazione possa derivare la risoluzione del rapporto in quanto ci\u00f2 contrasterebbe con l\u2019art. 20 della legge n. 241\/1990, di rango superiore rispetto ai regolamenti, che qualifica il silenzio dell\u2019Amministrazione come silenzio assenso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non si esclude che una diversa e pi\u00f9 accorta gestione del patrimonio avrebbe consigliato modalit\u00e0 di regolamentazione pi\u00f9 ponderate e pi\u00f9 attente al pubblico interesse, ma tanto non \u00e8 oggetto del presente giudizio, n\u00e9, nel caso, riguarda le parti convenute che non possono essere chiamate a rispondere per la diversa <em>causa petendi<\/em> pi\u00f9 volte indicata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non si ravvisa, pertanto, l\u2019esistenza del danno e manca, quindi, l\u2019elemento presupposto per poter riconoscere responsabilit\u00e0 delle parti chiamate nella presente fattispecie ed esse devono, conseguentemente, mandarsi assolte dalla domanda attrice.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">N\u00e9 l\u2019esistenza di precedente sentenza, peraltro appellata, su fattispecie analoga, limita questo Collegio ad una diversa valutazione stante la non vincolativit\u00e0 della giurisprudenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lamentano talune parti le modalit\u00e0 con cui il P.R. ha sviluppato l\u2019azione, instaurando, nei confronti di almeno alcune di esse, un numero di giudizi che viene ritenuto persecutorio, e concretizzante abuso del processo e, pertanto, chiedono la applicazione dell\u2019art 96, 3\u00b0 comma c.p.c. per la responsabilit\u00e0 aggravata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al riguardo si osserva che, di per s\u00e9, la scelta attorea di non operare ab origine con un unico atto di citazione o con pochi atti cumulativi, ha comportato l\u2019effetto positivo di una maggiore attenzione su ogni singolo caso e ha reso pi\u00f9 gestibile la trattazione dei giudizi che, comunque, si riferiscono a chiamati o gruppi di chiamati non sempre identici. Ci\u00f2 rende evidente la mancanza, comunque, dell\u2019intento persecutorio adombrato dalle parti e dimostra l\u2019inesistenza dell\u2019elemento soggettivo (dolo o colpa grave) di parte attrice che la giurisprudenza ha ritenuto necessario per il concretizzarsi della fattispecie.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infatti, per un\u2019interpretazione costituzionalmente orientata della norma e per evitare che il Giudice possa applicare <em>ad libitum<\/em> la predetta sanzione in caso di soccombenza, la disposizione non pu\u00f2 che essere applicata a quelle condotte che siano imputabili soggettivamente alla parte a titolo di dolo o colpa grave, ovvero ad una condotta negligente che abbia determinato un allungamento dei termini del processo (cfr Tribunale di Terni, 17 maggio 2010 e anche Tribunale di Varese, 27 maggio 2010).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ove si prescindesse dai predetti requisiti, dal solo agire o resistere in giudizio potrebbe derivare la giustificazione della condanna (cfr Tribunale Verona 28 febbraio 2014) in contrasto anche con l\u2019art. 24 della Costituzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">D\u2019altro canto, la mancanza di abuso e dell\u2019elemento soggettivo del dolo o della colpa grave pu\u00f2 desumersi sia dal fatto che l\u2019esistenza di molti casi da perseguire era un fatto obiettivo, sia dall\u2019esistenza di una precedente sentenza che ha innescato una serie di ulteriori procedimenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">N\u00e9 si pu\u00f2 ritenere che l\u2019esistenza di pi\u00f9 citazioni sia pi\u00f9 vessatoria di un\u2019unica citazione, ove, cumulativamente, la somma richiesta sia la stessa del totale delle singole considerata anche l\u2019estrema difficolt\u00e0 e\/o ingestibilit\u00e0 di un unico giudizio comprendente oltre trecento casistiche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da tanto consegue che, ferma restando la possibilit\u00e0 dei singoli Collegi di valutare le modalit\u00e0 di trattazione, anche allo stato non si ritiene utile, nel caso, la riunione dubitandosi fortemente che essa si risolverebbe in una concreta semplificazione dell\u2019attivit\u00e0 difensiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le spese legali si liquidano nella misura di \u20ac. 1.000,00 (mille\/00) per ciascuna parte.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">P.Q. M.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, definitivamente pronunziando,<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">RIGETTA<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0\u00a0 la domanda del P.R. e, per l\u2019effetto, assolve le parti convenute in epigrafe dalla domanda attrice;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0\u00a0 l\u2019istanza delle parti convenute per l\u2019applicazione dell\u2019art. 96 3\u00b0 comma c.p.c..<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le spese legali si liquidano nella misura di \u20ac. 1.000,00 (mille\/00) per ciascuna parte oltre spese generali IVA e CPA.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cos\u00ec deciso in Roma, nelle Camere di consiglio del 6 aprile, 10 aprile e 11 aprile 2017.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Il Presidente Estensore<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">F.to Piera Maggi<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Depositata in Segreteria il 18 aprile 2017<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Il Dirigente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">F.to Dott.ssa Paola Lo Giudice<\/p>\n<dl id=\"attachment_40792\" class=\"wp-caption aligncenter\" style=\"width: 495px;\">\n<dt class=\"wp-caption-dt\"><a href=\"http:\/\/www.romainpiazza.cloud\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/sentenza_77_2017_corte_dei_conti.pdf\" target=\"_blank\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-40792\" src=\"http:\/\/www.romainpiazza.cloud\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/sentenza_77_2017_corte_dei_conti-1.jpg\" alt=\"Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza n.77\/2017\" width=\"485\" height=\"963\" srcset=\"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/sentenza_77_2017_corte_dei_conti-1.jpg 485w, https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/sentenza_77_2017_corte_dei_conti-1-151x300.jpg 151w\" sizes=\"auto, (max-width: 485px) 100vw, 485px\" \/><\/a><\/dt>\n<dd class=\"wp-caption-dd\"><a href=\"http:\/\/www.romainpiazza.cloud\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/sentenza_77_2017_corte_dei_conti.pdf\" target=\"_blank\"><span style=\"color: #a34f14;\">Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza n.77\/2017<\/span><\/a><\/dd>\n<\/dl>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza n.77\/2017<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":40791,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[998,581,577],"tags":[],"class_list":["post-40790","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-coordinamento-valore-sociale-9-marzo-news","category-in-evidenza","category-primo-piano"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40790","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=40790"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40790\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":40793,"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40790\/revisions\/40793"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/40791"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=40790"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=40790"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=40790"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}