{"id":40621,"date":"2017-02-12T10:37:15","date_gmt":"2017-02-12T09:37:15","guid":{"rendered":"http:\/\/www.romainpiazza.it\/?p=40621"},"modified":"2017-02-13T17:45:15","modified_gmt":"2017-02-13T16:45:15","slug":"cassazione-condizioni-per-il-distacco-dal-riscaldamento-centralizzato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/cassazione-condizioni-per-il-distacco-dal-riscaldamento-centralizzato\/","title":{"rendered":"Cassazione: condizioni per il distacco dal riscaldamento centralizzato"},"content":{"rendered":"<div id=\"testodoc_documento\" style=\"text-align: center;\">REPUBBLICA ITALIANA<\/div>\n<div style=\"text-align: center;\">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SEZIONE SESTA CIVILE<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SOTTOSEZIONE 2<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Dott. D\u2019ASCOLA Pasquale \u2013 Presidente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Dott. GIUSTI Alberto \u2013 Consigliere<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Dott. FALASCHI Milena \u2013 Consigliere<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Dott. ABETE Luigi \u2013 Consigliere<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Dott. SCALISI Antonino \u2013 rel. Consigliere<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">ha pronunciato la seguente:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SENTENZA<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">sul ricorso 2949-2015 proposto da:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell\u2019avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;<\/p>\n<p>\u2013 ricorrente \u2013<\/p>\n<p>contro<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell\u2019Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell\u2019avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;<\/p>\n<p>\u2013 controricorrente \u2013<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">avverso la sentenza n. 8342\/2014 del TRIBUNALE di MILANO del 23\/06\/2014, depositata il 24\/06\/2014;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14\/06\/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">udito l\u2019Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente, che chiede l\u2019accoglimento del ricorso;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">udito l\u2019Avvocato (OMISSIS), difensore del controricorrente, che chiede il rigetto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(OMISSIS) impugnava la delibera del Condominio di (OMISSIS) con la quale l\u2019assemblea condominiale decideva di non concedere il distacco dall\u2019impianto di riscaldamento condominiale alla proprieta\u2019 (OMISSIS), in quanto avrebbe danneggiato le altre unita\u2019 immobiliari sia dal lato economico, che di rendimento del riscaldamento. Eccepiva il ricorrente l\u2019inefficacia della delibera in violazione del diritto individuale del condomino di ottenere quanto richiesto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si costituiva il Condominio di (OMISSIS), eccependo l\u2019incompetenza del giudice adito e sostenendo la competenza del Giudice di Pace. In subordine, contestava le argomentazioni poste a fondamento dell\u2019impugnazione e sosteneva la piena legittimita\u2019 della delibera. Esperiva domanda riconvenzionale chiedendo il pagamento, delle spese legali sostenute in un precedente accertamento tecnico preventivo intercorso tra le parti ed avente come oggetto l\u2019impianto di riscaldamento centralizzato ed, in particolare, il suo collegamento con i locali di proprieta\u2019 del sig. (OMISSIS).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Tribunale dichiarava la competenza del Giudice di pace.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il processo veniva riassunto davanti al Giudice di Pace di Milano e si costituiva il condominio richiamando quanto argomentato in precedenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Giudice di Pace, con sentenza n. 108226 del 2012, accoglieva l\u2019impugnazione, dichiarando la nullita\u2019 della delibera sul punto relativo al distacco del riscaldamento. Dichiarava il diritto di (OMISSIS) ad eseguire il richiesto distacco.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Tribunale di Milano pronunciandosi sull\u2019appello proposto dal Condominio di (OMISSIS), con contraddittorio integro, con sentenza n. 8342 del 2014 accoglieva l\u2019appello e, in riforma della sentenza impugnata rigettava l\u2019impugnazione azionata da (OMISSIS), in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 4.037,75 oltre interessi legali a titolo di risarcimento danni. Condannava (OMISSIS) al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. Secondo il Tribunale di Milano, (OMISSIS) non avrebbe dimostrato la sussistenza dei requisiti necessari per operare il distacco del proprio appartamento dal riscaldamento condominiale e, cioe\u2019, che per il distacco dal proprio immobile dall\u2019impianto di riscaldamento condominiale non fossero derivati notevoli squilibri di funzionamento od aggravi di spesa per gli altri condomini, non avendo il condomino (OMISSIS) prodotto alcuna relazione termotecnica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La cassazione di questa sentenza e\u2019 stata chiesta da (OMISSIS) con ricorso affidato ad un motivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il condominio di (OMISSIS) ha resistito con controricorso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1. Con l\u2019unico motivo di ricorso (OMISSIS) lamenta l\u2019omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e\u2019 stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all\u2019articolo 360 c.p.c., n. 5. Sostiene il ricorrente che il Tribunale, nel ritenere che il (OMISSIS) non avrebbe dato la prova della sussistenza dei requisiti necessari per il distacco di cui si dice e cioe\u2019 che il distacco non arrecasse squilibri di funzionamento dell\u2019impianto condominiale che non determinasse aggravi di spesa a carico degli altri condomini non avrebbe considerato che la prova era nello stesso comportamento del condominio. Come era risultato ed era stato acquisito al giudizio, l\u2019avvenuto distacco dall\u2019impianto centralizzato era stato effettuato dal precedente proprietario ed era circostanza nota da anni all\u2019amministrazione ed ai condomini, eppero\u2019, in tutto il tempo in cui l\u2019appartamento del (OMISSIS) risultava distaccato dal riscaldamento, ne\u2019 l\u2019impianto di riscaldamento presentava squilibri di funzionamento, ne\u2019 aggravi di spesa per i rimanenti condomini. Pertanto, la prova che sussistessero i presupposti per il distacco di cui si dice era nello stesso comportamento del condominio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1.1. Il motivo e\u2019 infondato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Va qui osservato che la questione relativa al distacco di un condominio dall\u2019impianto centralizzato condominiale trova la sua immediata disciplina nella normativa di cui all\u2019articolo 1118 c.c. come modificata dalla L. n. 220 del 2012, in vigore dal 18 giugno 2013, cc.dd. riforma del condominio. Tale normativa ha, espressamente, ammesso la possibilita\u2019 del singolo condomino di distaccarsi dall\u2019impianto centralizzato di riscaldamento o di raffreddamento ma a condizione che dimostri che dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento dell\u2019impianto od aggravi di spesa per gli altri condomini. Il condomino che intende distaccarsi deve, in altri termini, fornire la prova che \u201cdal suo distacco non derivino notevoli squilibri all\u2019impianto di riscaldamento o aggravi di spesa per gli altri condomini\u201d, e la preventiva informazione dovra\u2019 necessariamente essere corredata dalla documentazione tecnica attraverso la quale egli possa dare prova dell\u2019assenza di \u201cnotevoli squilibri\u201d e di \u201cassenza di aggravi\u201d per i condomini che continueranno a servirsi dell\u2019impianto condominiale. L\u2019onere della prova in capo al condomino, che intenda esercitare la facolta\u2019 del distacco viene meno, come bene ha evidenziato la stessa sentenza impugnata, soltanto nel caso in cui l\u2019assemblea condominiale abbia effettivamente autorizzato il distacco dall\u2019impianto comune sulla base di una propria autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti di cui si e\u2019 detto Con l\u2019ulteriore specificazione che colui che intende distaccarsi dovra\u2019, in presenza di squilibri nell\u2019impianto condominiale e\/o \u201caggravi\u201d per i restanti condo\u2019mini, rinunciare dal porre in essere il distacco perche\u2019 diversamente potra\u2019 essere chiamato al ripristino dello status quo ante. Ne\u2019, ed e\u2019 bene precisarlo, l\u2019interessato, ai sensi dell\u2019articolo 1118 c.c., potra\u2019 effettuare il distacco e ritenere di essere tenuto semplicemente a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell\u2019impianto e per la sua conservazione e messa a norma\u201d, poiche\u2019 tale possibilita\u2019 e\u2019 prevista solo per quei soggetti che abbiano potuto distaccarsi, per aver provato che dal loro distacco \u201cnon derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Tribunale di Milano, nel caso concreto, ha ritenuto che la delibera del 29 marzo 2010 con la quale il Condominio di (OMISSIS) ha negato a (OMISSIS) l\u2019autorizzazione ad effettuare il distacco della propria unita\u2019 immobiliare dall\u2019impianto di riscaldamento centralizzato era immune da censure perche\u2019 il condomino (OMISSIS) non aveva dimostrato, e lo avrebbe dovuto, la sussistenza dei presupposti di cui all\u2019articolo 1118 c.c. e cioe\u2019 la mancanza di squilibri tecnici pregiudizievoli per l\u2019erogazione del servizio e di eventuali aggravi di spesa per i rimanenti condomini scaturenti dal chiesto distacco, e\/o, comunque, non ha ritenuto, che la prova dell\u2019insussistenza dei detti pregiudizi fosse presente negli atti del processo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ora, proprio perche\u2019 il Tribunale ha ritenuto che la prova dell\u2019insussistenza del pregiudizio di cui si dice non era stata data e\/o non era sussistente agli atti del processo, la sentenza non presenta il vizio denunciato di omesso esame di un fatto decisivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">D\u2019altra parte, come chiaramente emerge, dalla sentenza impugnata, le circostanze addotte da (OMISSIS), che avrebbero dimostrato l\u2019insussistenza dei pregiudizi di cui si dice, sono state valutate e ritenute insufficienti e\/o non efficaci al fine che si intendeva raggiungere. Non sussiste quindi il margine di sindacato residuato ex articolo 360 c.p.c., n. 5 dopo la novella del 2012.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In definitiva il ricorso va rigettato e il ricorrente in ragione del principio di soccombenza ex articolo 91 c.p.c. condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio da atto che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell\u2019ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del cit. cit. D.P.R., articolo 13, comma 1 bis.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Corte di Cassazione, sezione VI civile, sentenza 3 novembre 2016, n.22285<\/p>\n","protected":false},"author":268,"featured_media":40653,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[577],"tags":[969,980],"class_list":["post-40621","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-primo-piano","tag-cortedicassazione","tag-riscaldamento"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40621","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/268"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=40621"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40621\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":40654,"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40621\/revisions\/40654"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/40653"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=40621"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=40621"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=40621"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}