{"id":40569,"date":"2017-02-06T11:57:49","date_gmt":"2017-02-06T10:57:49","guid":{"rendered":"http:\/\/www.romainpiazza.it\/?p=40569"},"modified":"2017-02-07T11:20:39","modified_gmt":"2017-02-07T10:20:39","slug":"piu-tempo-per-le-impugnazioni-delle-delibere-condominiali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/piu-tempo-per-le-impugnazioni-delle-delibere-condominiali\/","title":{"rendered":"Pi\u00f9 tempo per le impugnazioni delle delibere condominiali"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">REPUBBLICA ITALIANA<br \/>\nIN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">IL TRIBUNALE DI MILANO<br \/>\nSEZIONE TREDICESIMA CIVILE<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In funzione di Giudice Unico nella persona del dott. Giacomo Rota ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SENTENZA<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella causa promossa<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">DA<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I. B., rappresentato e difeso dall\u2019avv. M. R. in forza di procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vignate,<br \/>\n\u2013 ATTORE \u2013<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">CONTRO<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Supercondominio in Pioltello in persona dell\u2019amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall\u2019avv. M. Z. come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Segrate, Via Mazzini n. 5<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Oggetto: impugnazione di delibera assembleare Conclusioni: come da fogli allegati al verbale di causa<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\u2013 CONVENUTO \u2013<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con il presente giudizio I. B., sulla premessa di essere condomino del Supercondominio, ha impugnato la delibera dell\u2019assemblea ordinaria dei rappresentanti del predetto Supercondominio, assunta in seconda convocazione in data 20 novembre del 2014 (per reperire la delibera vedi il doc. n. 4 del fascicolo di parte attrice), nella parte in cui la predetta delibera ha, ai punti dell\u2019ordine del giorno da uno a sei, rispettivamente approvato i consuntivi per gli esercizi di gestione 2011, 2012 e 2013, il consuntivo dei lavori posti in essere per la riqualificazione dell\u2019impianto antincendio, il consuntivo dei lavori posti in essere per i box e il bilancio preventivo per l\u2019esercizio di gestione 2014: a fondamento dell\u2019impugnazione ha dedotto plurimi profili di doglianza che verranno trattati analiticamente nella parte motiva della presente sentenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per ci\u00f2 che interessa in questa sede, l\u2019attore I. B. ha fatto precedere l\u2019odierno giudizio dal tentativo di mediazione comunicato al Supercondominio convenuto in data 12 dicembre 2014 (vedi il doc. n. 2 fascicolo parte convenuta) e concluso con esito infausto il successivo 12 febbraio 2015 (vedi il doc. n. 15 del fascicolo di parte attrice).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Costituendosi nell\u2019odierno giudizio, il Supercondominio ha contestato le doglianze di parte attrice eccependo in via preliminare l\u2019intervenuta decadenza dell\u2019attore B. dal potere di proporre impugnazione alla delibera del 20 novembre 2014, stante l\u2019asserito spirare del termine di trenta giorni previsto dall\u2019art. 1137 c.c., e concludendo per il rigetto delle domande dell\u2019attore I. B..<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per ci\u00f2 che interessa nella presente sede, la difesa del Supercondominio ha evidenziato che nelle more del giudizio sono intervenute due delibere assembleari del predetto Supercondominio, una celebrata in data 13 maggio 2016 dai rappresentanti dei singoli plessi ex art. 67 disp. att. c.c. (vedi il doc. n. 14 fascicolo parte convenuta) e l\u2019altra in data 17 maggio 2016 da tutti i condomini (vedi il doc. n. 15 fascicolo parte convenuta), delibere che hanno entrambe provveduto a ratificare il contenuto dell\u2019intero deliberato del 20 novembre del 2014: la difesa di parte convenuta ha pertanto insistito nella sopravvenuta cessazione della materia del contendere con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite secondo il noto meccanismo della soccombenza virtuale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Senza alcuna istruttoria orale la causa \u00e8 giunta al naturale epilogo dopo il deposito degli scritti difensivi di cui all\u2019art. 190 del codice civile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questi i fatti di giudizio e le rispettive posizioni difensive delle parti, reputa il Tribunale che le domande formulate da I. B. debbano trovare accoglimento nei ristretti limiti di seguito indicati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da disattendere si palesa innanzitutto l\u2019eccezione fatta valere dalla difesa del Supercondominio di improcedibilit\u00e0 dell\u2019impugnazione della delibera del 20 novembre 2014 azionata dall\u2019attore B. per l\u2019intervenuta decorrenza del termine decadenziale di trenta giorni previsto dalla legge ai fini della tempestivit\u00e0 dell\u2019azione: instaurato tempestivamente il procedimento di mediazione, il predetto termine decadenziale di trenta giorni \u00e8 stato interrotto salvo a riprendere nuovamente a decorrere, ai sensi dell\u2019art. 5, comma sesto, del decreto legislativo n. 28 del 2010, a far data dal deposito del verbale presso la segreteria dell\u2019organismo di mediazione avvenuto il 12 febbraio 2015; posto che l\u2019atto di citazione \u00e8 stato portato alla notifica il successivo 13 marzo 2015, non vi \u00e8 chi non veda come il termine di trenta giorni \u2013 che deve decorrere nuovamente per una sola volta dal 12 febbraio 2015 \u2013 sia stato rispettato dal condomino attore, il che rende tempestivo l\u2019odierno gravame e comporta l\u2019infondatezza della superiore eccezione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La decadenza dall\u2019impugnazione ex art. 1137 c.c. va piuttosto rilevata per i vizi scaturenti dalla violazione degli art. 1130 e 1130 bis c.c. che l\u2019attore I. B. ha dedotto nei confronti dell\u2019approvazione dei consuntivi per gli esercizi di gestione 2011, 2012 e 2013 stante il fatto che tali asseriti vizi non sono stati menzionati nella causa petendi prospettata in sede di mediazione obbligatoria: a fronte della specifica contestazione posta in essere dalla difesa di parte convenuta Supercondominio, la parte attrice nulla ha obiettato, di talch\u00e9, in applicazione del principio di cui all\u2019art. 115, primo comma, c.p.c. e in assenza di prova contraria desumibile dal vaglio del modello di presentazione della domanda di mediazione che non risulta allegato agli atti di causa, devesi pronunciare il rigetto della domanda attorea in parte qua per decadenza dal termine ad impugnare previsto dalle legge.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Premesso che nel presente giudizio si \u00e8 in presenza di un Supercondominio formato da pi\u00f9 di sessanta condomini per il quale vige la piena operativit\u00e0 dell\u2019art. 67 disp. att. c.c. e la necessit\u00e0 che si convochi l\u2019assemblea dei rappresentanti per statuire sulla gestione ordinaria e sulla nomina dell\u2019amministratore di Supercondominio in conformit\u00e0 a tale ultima norma, il primo profilo di doglianza fatto valere da I. B. attiene alla violazione dell\u2019art. 67 disp. att. c.c. per asserita irregolare composizione dell\u2019assemblea dei rappresentanti del Supercondominio convenuto tenutasi in data 20 novembre 2014: esso \u00e8 da disattendere atteso che da un lato la difesa di parte convenuta ha dimostrato che quattro dei cinque plessi presenti a tale adunata erano validamente rappresentati dai soggetti comparsi in quella sede (vedi il doc. n. 5 fascicolo parte convenuta riportante i verbali di nomina dei rappresentanti dei singoli plessi formanti il Supercondominio convenuto), mentre, dall\u2019altro lato, la difesa di parte attrice non ha dato la prova che I. B., che pure ha partecipato fattivamente al consesso assembleare di cui qui censura le statuizioni avendo ivi esternato e dichiarato di essere il valido rappresentante della Torre 3, non sia stato realmente nominato dall\u2019assemblea dei condomini di tale ultimo plesso; in mancanza di tale prova, deve ribadirsi la piena legittimit\u00e0 dell\u2019operato dell\u2019assemblea del 20 novembre 2011 con riguardo alla composizione dell\u2019organo nelle persone dei rappresentanti che vi hanno effettivamente partecipato, salvo stigmatizzare il comportamento dell\u2019attore B. che ha partecipato all\u2019adunata palesandosi quale valido rappresentante salvo poi eccepire il proprio difetto di legittimazione al fine della successiva impugnazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Altro profilo di doglianza fatto valere da I. B. attiene all\u2019approvazione, in seno ai consuntivi per gli esercizi di gestione 2011, 2012 e 2013, di plurime spese per opere ed interventi di manutenzione straordinaria che, a detta di parte attrice, avrebbero dovuto essere approvate dall\u2019assemblea di tutti i condomini del Supercondominio convenuto e non dai rappresentanti dei singoli plessi convocati ex art. 67 disp. att. c.c. in occasione della delibera gravata: in particolare la difesa di parte attrice ha censurato, con riguardo al consuntivo per l\u2019esercizio di gestione 2011, sia l\u2019approvazione di lavori afferenti il ripristino dei box per un importo di oltre Euro 30.000,00 che l\u2019approvazione di spese a titolo di pulizia per l\u2019acquisto di 650 lampadine per un importo di oltre Euro 7.500,00, con riguardo al consuntivo per l\u2019esercizio di gestione 2012, l\u2019approvazione di spese a titolo di pulizia per l\u2019acquisto di altre 650 lampadine per un importo di oltre Euro 3.000,00, e, con riguardo al consuntivo per l\u2019esercizio di gestione 2013, l\u2019approvazione di spese a titolo di pulizia per l\u2019acquisto di ulteriori 560 lampadine per un importo di oltre Euro 5.500,00, nonch\u00e9 ha censurato l\u2019approvazione dei lavori di riqualificazione dell\u2019impianto antincendio (punto numero quattro dell\u2019ordine del giorno) e di ulteriori spese straordinarie per i box (punto numero quinto dell\u2019ordine del giorno), oltre che, con riguardo all\u2019approvazione del bilancio preventivo per l\u2019esercizio di gestione 2014 (punto numero sesto dell\u2019ordine del giorno), lo stanziamento della somma di Euro 10.000,00 per spese afferenti la manutenzione straordinaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tutte tali doglianze sono da accogliere considerato che i lavori sopra indicati sono tutti di natura straordinaria \u2013 non rilevando in alcun modo ai fini del decidere l\u2019eventuale urgenza della loro realizzazione \u2013 e che l\u2019assemblea dei rappresentanti di Supercondominio convocata ex art. 67 disp. att. c.c. non poteva statuire su opere di manutenzione straordinaria ma unicamente sulla gestione ordinaria e sulla nomina dell\u2019amministratore di supercondominio: esse determinano la nullit\u00e0 delle relative statuizioni posto che il consesso assembleare ha deciso contra legem su argomenti non rientranti nelle materie costituenti oggetto della sua competenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ciononostante in parte qua devesi pronunciare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere stante la ratifica della delibera del 20 novembre 2014 intervenuta a seguito dell\u2019assemblea dei condomini del Supercondominio convenuto datata 17 maggio 2016 (vedi il doc. n. 15 fascicolo parte convenuta) che ha sanato il vizio di costituzione dell\u2019organo deliberativo, avendo infatti deliberato sulle predette spese straordinarie i condomini in luogo dei rappresentanti; di ci\u00f2 si terr\u00f2 conto ai fini dell\u2019imputazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Altro profilo di doglianza fatto valere dalla difesa di parte attrice attiene al criterio adottato dall\u2019assemblea del 20 novembre 2014 ai fini del riparto della spesa di Euro 11.450,00 sostenuta per costi afferenti \u201cPompe di sollevamento\u201d, spesa che la difesa di parte attrice ha chiesto venisse ripartita in capo alla Torre 3 al 50 % della quota gravante su tale plesso in ragione di una costante \u201cconsuetudine dimostrata dai vari consuntivi degli anni pregressi\u201d e di una sedicente \u201cpattuizione intervenuta tra i vari condomini periferici in forza di una perizia tecnica commissionata a tal fine\u201d: questo Giudice non comprende tale profilo di doglianza salvo a precisare che eventuali consuetudini adottate nel tempo dai condomini ai fini della scelta dei criteri di riparto delle spese \u2013 od eventuali pattuizioni non deliberate all\u2019unanimit\u00e0 dei condomini \u2013 giammai possono derogare ai criteri di legge ai fini del riparto delle spese, il che rende tale doglianza non meritevole di accoglimento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Del pari non meritevoli di accoglimento si palesano le doglianze afferenti l\u2019approvazione, nei consuntivi di gestione oggetto di censura, delle spese relative alle polizze assicurative sostenute dal Supercondominio convenuto: premesso che questo Giudice non pu\u00f2 sindacare l\u2019opportunit\u00e0 di una voce di spesa approvata dai condomini, devesi asserire come del tutto irrilevante si palesi, ai fini della invalidit\u00e0 del deliberato che la spesa per la polizza assicurativa contestata ha approvato, che il plesso Torre 3 di cui fa parte il B. fosse a propria volta assicurato con distinta polizza, apparendo i soggetti assicurati del tutto diversi tra loro ed i relativi rischi non sovrapponibili, di talch\u00e9 l\u2019una spesa sostenuta dalla Torre 3 a scopo assicurativo non escludeva l\u2019altra sostenuta dall\u2019intero Supercondominio per il medesimo scopo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infine criptico si palesa l\u2019ultima doglianza prospettata dalla difesa dell\u2019attore B. nei seguenti termini: \u201csi rileva che in tutti i consuntivi alla voce \u201cacqua potabile\u201d non vengono stornati dal costo addebitato al Condominio Periferico Torre 3 i mc di irrigazione del giardino condominiale\u201d; da quanto pare di comprendere trattasi di omessi accrediti per asseriti crediti che l\u2019assemblea del Supercondominio convenuto non avrebbe deliberato a favore della Torre 3 di cui il B. fa parte quale condomino, ma la censura rimane nebulosa non essendosi evidenziata alcuna doglianza specifica sul punto ad opera della difesa di parte attrice.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Consegue in definitiva che vanno rigettate, nei termini di cui sopra, tutte le censure prospettate dalla difesa di parte attrice I. B. avverso la delibera del 20 novembre 2014 gravata ad eccezione della violazione dell\u2019art. art. 67 disp. att. c.c. accertata con riguardo all\u2019approvazione delle spese per opere ed interventi di manutenzione straordinaria che avrebbero dovuto essere approvate dall\u2019assemblea di tutti i condomini del Supercondominio convenuto e non dai rappresentanti dei singoli plessi: in parte qua per\u00f2 va pronunciata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere stante l\u2019intervenuta ratifica della delibera del 20 novembre 2014 oggetto della odierna impugnazione ad opera dell\u2019assemblea dei condomini del Supercondominio convenuto celebrata in data 17 maggio 2016.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019esito della lite che ha visto una reciproca soccombenza delle parti comporta la compensazione delle spese di lite tra di esse in ragione dei due terzi, salvo addossare il rimanente terzo, nella misura di cui al dispositivo, a carico del Supercondominio in quanto parte prevalentemente soccombente.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Q. M.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Tribunale di Milano, XIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, cos\u00ec provvede:<br \/>\n1. Dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere con riguardo all\u2019approvazione delle spese per opere ed interventi di manutenzione straordinaria adottata dall\u2019assemblea ordinaria dei rappresentanti del Supercondominio, assunta in seconda convocazione, in data 20 novembre del 2014;<br \/>\n2. Rigetta le rimanenti domande dell\u2019attore I. B.;<br \/>\n3. Compensate in ragione di due terzi le spese di lite tra le parti di causa, condanna il Supercondominio al pagamento, a favore di I. B., delle spese di lite in ragione del restante terzo, spese liquidate in tale misura in Euro 550,00 per spese ed Euro 2.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge.<br \/>\nMilano, 30 novembre 2016 Il Giudice<br \/>\nDott. Giacomo Rota<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tribunale Milano 02 dicembre 2016, n.13360<\/p>\n","protected":false},"author":268,"featured_media":40604,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[577],"tags":[974,973,638],"class_list":["post-40569","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-primo-piano","tag-deliberecondominiali","tag-impugnazioni","tag-tribunale"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40569","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/268"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=40569"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40569\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":40603,"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40569\/revisions\/40603"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/40604"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=40569"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=40569"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=40569"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}