{"id":40566,"date":"2017-02-06T11:53:31","date_gmt":"2017-02-06T10:53:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.romainpiazza.it\/?p=40566"},"modified":"2017-02-07T11:43:51","modified_gmt":"2017-02-07T10:43:51","slug":"i-permessi-della-104-anche-per-i-conviventi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/i-permessi-della-104-anche-per-i-conviventi\/","title":{"rendered":"I permessi della 104 anche per i conviventi"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8\u00a0costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., l&#8217;art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (come modificato dall&#8217;art. 24, comma 1, lett. a, della legge n. 183 del 2010), nella parte in cui non include il convivente &#8211; nei sensi di cui in motivazione &#8211; tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l&#8217;assistenza alla persona con handicap in situazione di gravit\u00e0, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado. Il permesso de quo , espressione dello Stato sociale, costituisce uno strumento di politica socio-assistenziale basato sul riconoscimento della cura alle persone con handicap in situazione di gravit\u00e0 prestata dai congiunti e sulla valorizzazione delle relazioni di solidariet\u00e0 interpersonale ed intergenerazionale; ed \u00e8 riconducibile al novero degli interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie, ponendosi in rapporto di stretta e diretta correlazione con la finalit\u00e0, perseguita dalla legge n. 104, di tutela della salute psico-fisica del disabile, che rappresenta un diritto fondamentale dell&#8217;individuo (art. 32 Cost.) e rientra tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all&#8217;uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalit\u00e0 (art. 2 Cost.). La ratio legis dell&#8217;istituto consiste nel favorire l&#8217;assistenza in ambito familiare alla persona affetta da una compromissione delle capacit\u00e0 fisiche, psichiche e sensoriali tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Risulta pertanto irragionevole e logicamente contraddittoria la mancata inclusione del convivente nell&#8217;elenco dei soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito, contenuto in una norma che intende tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile, in particolare nei casi in cui la convivenza si fondi su una relazione affettiva tipica del &#8220;rapporto familiare&#8221;. Del resto, la distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale non esclude la comparabilit\u00e0 delle discipline riguardanti aspetti particolari dell&#8217;una e dell&#8217;altro che possano presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza. Nella specie, l&#8217;elemento unificante tra le due situazioni \u00e8 dato dall&#8217;esigenza di tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile grave, leso dalla disposizione impugnata che si risolve in un inammissibile impedimento all&#8217;effettivit\u00e0 dell&#8217;assistenza e dell&#8217;integrazione ed ingiustificatamente comprime il diritto del portatore di handicap di ricevere assistenza nell&#8217;ambito della sua comunit\u00e0 di vita non in ragione di un&#8217;obiettiva carenza di soggetti qualificati sul piano affettivo, ma in funzione di un dato &#8220;normativo&#8221; rappresentato dal mero rapporto di parentela o di coniugio. Sul fondamentale ruolo della famiglia nella cura e nell&#8217;assistenza dei soggetti portatori di handicap , v. le citate sentenze nn. 203\/2013, 19\/2009, 158\/2007 e 233\/2005. Nel senso che l&#8217;assistenza del disabile e il soddisfacimento dell&#8217;esigenza di socializzazione costituiscono fondamentali fattori di sviluppo della personalit\u00e0 e idonei strumenti di tutela della salute del portatore di handicap , v. le citate sentenze nn. 158\/2007 e n. 350\/2003. Sulla nozione di formazione sociale (art. 2 Cost.), da intendersi come \u00abogni forma di comunit\u00e0, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico\u00bb, v. la citata sentenza n. 138\/2010. Per l&#8217;illegittima esclusione del convivente da una norma in tema di successione nel contratto di locazione, v. la citata sentenza n. 404\/1988. Nel senso che la distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale non esclude la comparabilit\u00e0 delle discipline riguardanti aspetti particolari dell&#8217;una e dell&#8217;altro che possano presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 416\/1996 e 8\/1996; ordinanza n. 121\/2004.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<a href=\"http:\/\/www.cortecostituzionale.it\/actionRicercaMassima.do\" target=\"_blank\">Link al sito<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00c8\u00a0costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., l&#8217;art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (come modificato dall&#8217;art. 24, comma 1, lett. a, della legge n. 183 del 2010), nella parte in cui non include il convivente &#8211; nei sensi di cui in motivazione &#8211; tra i soggetti [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":268,"featured_media":40612,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[577],"tags":[972,970,971],"class_list":["post-40566","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-primo-piano","tag-convivenza","tag-cortecostituzionale","tag-legge104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40566","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/268"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=40566"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40566\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":40599,"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40566\/revisions\/40599"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/40612"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=40566"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=40566"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=40566"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}