{"id":39799,"date":"2016-05-27T11:39:26","date_gmt":"2016-05-27T09:39:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.romainpiazza.it\/?p=39799"},"modified":"2016-10-24T11:59:19","modified_gmt":"2016-10-24T09:59:19","slug":"accesso-agli-atti-se-lufficio-nega-non-serve-piu-il-tar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/accesso-agli-atti-se-lufficio-nega-non-serve-piu-il-tar\/","title":{"rendered":"Accesso agli atti: se l&#8217;ufficio nega, non serve pi\u00f9 il Tar"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><i>Come funziona il nuovo diritto di accesso agli atti e come pu\u00f2 difendersi il cittadino se l&#8217;amministrazione dice no.<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con l&#8217;ok definitivo del Governo al Foia (il Freedom Of Information Act) si determiner\u00e0 una vera e propria rivoluzione di &#8220;trasparenza&#8221; della P.A., attraverso il riconoscimento del <b>diritto di accesso gratuito dei cittadini a tutti gli atti pubblici<\/b> (salvo specifiche e ben motivate eccezioni), indipendentemente dalla presenza di una posizione di diritto soggettivo o interesse legittimo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>Ma come potr\u00e0 essere esercitato tale diritto? <\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Intanto, non sempre il cittadino dovr\u00e0 chiedere, perch\u00e9 il provvedimento approvato <b>rilancia l&#8217;obbligo &#8220;automatico&#8221; di pubblicazione:<\/b> le P.A. saranno tenute, infatti, a mettere online i pagamenti eseguiti nei confronti dei fornitori; gli enti locali dovranno pubblicare i dati dei titolari degli incarichi dirigenziali ivi compresi gli stipendi; la sanit\u00e0 dovr\u00e0 pubblicare i criteri di formazione delle liste di attesa, ecc.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per tutto il resto, ovviamente, il primo passo \u00e8 la domanda da parte dell&#8217;interessato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A chi rivolgersi<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Chi \u00e8 intenzionato a conoscere una informazione o un atto <b>potr\u00e0 rivolgersi a tre uffici:<\/b> quello che possiede materialmente i documenti, laddove di sua conoscenza; quello per le relazioni con il pubblico; una terza struttura indicata ad hoc dall&#8217;ente sul proprio sito internet.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Laddove, invece, la richiesta di accesso si spinga verso atti non resi pubblici nonostante gli obblighi di legge, l&#8217;interessato potr\u00e0 fare domanda al responsabile anti-<a title=\"Il reato di corruzione\" href=\"http:\/\/www.studiocataldi.it\/articoli\/18231-il-reato-di-corruzione.asp\">corruzione<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La domanda dovr\u00e0 contenere i dati sulle informazioni o sugli atti richiesti, senza alcun bisogno di motivazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I tempi<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alla ricezione dell&#8217;istanza, l&#8217;ente interpellato deve rispondere entro 30 giorni, fornendo quanto richiesto oppure motivando la decisione negativa. <b>Non vale pi\u00f9 il silenzio-rifiuto<\/b>, che nella versione iniziale del provvedimento, avrebbe fatto decadere l&#8217;istanza dell&#8217;interessato dopo 30 giorni di silenzio. I tempi per\u00f2 possono <b>dilatarsi anche notevolmente, se scatta la salvaguardia della privacy.<\/b> La P.A. interessata, infatti, ricevuta la domanda potr\u00e0 individuare i titolari di dati personali o commerciali che potrebbero subire danni dalla pubblicazione. In tal caso, l&#8217;ufficio avvisa questi soggetti controinteressati, i quali hanno 10 giorni di tempo per opporsi alla pubblicazione. Le obiezioni alla diffusione dei dati richiesti, in ogni caso, non vincolano l&#8217;ufficio, il quale potr\u00e0 anche decidere di fornire atti e informazioni anche contro la loro opposizione. In questa ipotesi, la pubblicazione potr\u00e0 essere fatta soltanto dopo 15 giorni dall&#8217;avviso ai controinteressati. E comunque, in base al testo del provvedimento, <b>le obiezioni di costoro possono avere chance di successo soltanto se c&#8217;\u00e8 in gioco un pregiudizio concreto<\/b> sulla riservatezza dei dati, su segreti commerciali, diritti d&#8217;autore, ecc.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Che succede se la P.A. dice no<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se il cittadino che chiede un&#8217;informazione o un atto ad un ufficio della P.A. riceve una risposta negativa pu\u00f2 <b>percorrere diverse strade senza dover ricorrere al Tar, <\/b>come previsto nell&#8217;impianto originario del provvedimento, evitando cos\u00ec i costi e i tempi che il ricorso alla giustizia amministrativa poteva comportare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella versione approvata, al cittadino \u00e8 concesso di interpellare prima di tutto il <b>responsabile anti-<a title=\"Il reato di corruzione\" href=\"http:\/\/www.studiocataldi.it\/articoli\/18231-il-reato-di-corruzione.asp\">corruzione<\/a><\/b>, che dovr\u00e0 essere presente in ogni P.A., ovvero, nel caso di enti locali e regioni, presentare <b>ricorso al difensore civico. <\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.studiocataldi.it\/articoli\/22166-accesso-agli-atti-se-l-ufficio-nega-non-serve-piu-il-tar.asp\">Link all&#8217;articolo<\/a><\/p>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Come funziona il nuovo diritto di accesso agli atti e come pu\u00f2 difendersi il cittadino se l&#8217;amministrazione dice no. 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