{"id":38742,"date":"2015-10-19T00:46:14","date_gmt":"2015-10-18T22:46:14","guid":{"rendered":"http:\/\/www.romainpiazza.it\/?p=38742"},"modified":"2015-10-19T00:46:14","modified_gmt":"2015-10-18T22:46:14","slug":"campidoglio-commissariato-cosa-bisogna-sapere","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/campidoglio-commissariato-cosa-bisogna-sapere\/","title":{"rendered":"Campidoglio commissariato: cosa bisogna sapere"},"content":{"rendered":"<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<figure id=\"attachment_38743\" aria-describedby=\"caption-attachment-38743\" style=\"width: 800px\" class=\"wp-caption alignnone\"><a href=\"http:\/\/www.romainpiazza.cloud\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/expo-campidoglio-1-foto-ambm-IMG_4315.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-38743\" src=\"http:\/\/www.romainpiazza.cloud\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/expo-campidoglio-1-foto-ambm-IMG_4315.jpg\" alt=\"Foto AMBM\" width=\"800\" height=\"423\" srcset=\"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/expo-campidoglio-1-foto-ambm-IMG_4315.jpg 1000w, https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/expo-campidoglio-1-foto-ambm-IMG_4315-300x158.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-38743\" class=\"wp-caption-text\">Foto AMBM<\/figcaption><\/figure>\n<p><em>Pubblichiamo le informazioni sui\u00a0 vari passaggi del commissariamento della Capitale e soprattutto sui poteri \u2013 amplissimi\u00a0 \u2013 che la Commissione Straordinaria potr\u00e0 esercitare, con alcune riflessioni sulle possibilit\u00e0 di vigilanza e di consultazione dei cittadini nelle scelte, non solo di ordinaria amministrazione, che si potranno\u00a0 operare.<br \/>\n<\/em><\/p>\n<p>\u201c<em>Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste\u2026 la commissione straordinaria \u2026 allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell\u2019apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell\u2019Anci, dell\u2019Upi, delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare<\/em>.\u201d<a href=\"http:\/\/www.brocardi.it\/testo-unico-enti-locali\/parte-i\/titolo-vi\/capo-ii\/art145.html\">\u2018Art. 145 Testo Unico degli Enti Locali*<\/a><\/p>\n<p>A giorni scatter\u00e0 il commissariamento della Capitale. Che probabilmente sar\u00e0 molto pi\u00f9 lungo del previsto e del prescritto, grazie al Giubileo. \u201cEvento straordinario\u201d e \u201crischi per l\u2019ordine pubblico\u201d:\u00a0 queste le due motivazioni con cui potrebbe essere giustificato un\u00a0 rinvio delle elezioni comunali a Roma al 2017. \u00a0 Cos\u00ec, qualunque cosa venga fuori dal processo di Mafia Capitale (inizia il 5 novembre), ci sar\u00e0 tutto il tempo per i partiti tradizionali, a cominciare dal PD, per\u00a0 lasciar decantare un situazione che oggi come oggi potrebbe vedere salire in Campidoglio un sindaco Cinquestelle. Adesso, dopo un primo periodo (massimo 90 giorni a partire dal 2 novembre) retto da un commissario prefettizio, \u00a0 verr\u00e0 scelto l\u2019uomo (o la donna) che governer\u00e0 la citt\u00e0 fino alle elezioni amministrative. Un soggetto nominato dal Governo (dal prefetto Gabrielli, sottoposto gerarchicamente al Ministro dell\u2019Interno Alfano) che raccoglier\u00e0 su di s\u00e8\u00a0 tutti i poteri\u00a0 di Sindaco, Giunta e Assemblea (e la distinzione tra questi ambiti\u00a0 \u00e8 fondamento e\u00a0 garanzia\u00a0 dell\u2019esercizio democratico) e questi poteri non saranno solo amministrativi in senso stretto, cio\u00e8 di semplice gestione tecnica dell\u2019ente, ma\u00a0 anche politici. Pubblichiamo in calce una riflessione (del 2006, ma sempre attuale) sui poteri della Commissione Straordinaria, che pur non dovendo rispondere ai cittadini (al contrario di sindaco e consiglieri eletti) del perseguimento di un programma elettorale, devono comunque\u00a0 garantire l\u2019imparzialit\u00e0 e l\u2019utilit\u00e0 dell\u2019azione amministrativa da loro svolta. E se i commissari hanno diritti e poteri corrispondenti agli amministratori che sostituiscono, hanno\u00a0 anche corrispondenti responsabilit\u00e0: sono\u00a0 tenuti cio\u00e8, per l\u2019azione amministrativa che non riguardi strettamente l\u2019approvazione e l\u2019adozione di atti o deliberazioni obbligatorie e previste come tali dalla legge, ma che si dispieghi\u00a0 a seguito di una libera valutazione politica, cio\u00e8 discrezionale, a giustificare le loro scelte. In questo quadro\u00a0 i cittadini, che con il commissariamento perdono la maggior parte delle occasioni di confronto\u00a0 con le istituzioni,\u00a0\u00a0\u00a0 possono appellarsi alle forme di consultazione diretta prevista dall\u2019art. 145 T.U, e comunque verificare tutti gli atti amministrativi che sono obbligatoriamente affissi all\u2019albo pretorio dell\u2019ente per quindici giorni consecutivi (gli atti saranno altres\u00ec sottoponibili al vaglio del comitato regionale di controllo previsto dall\u2019art. 128 T.U.**). E, come nell\u2019amministrazione ordinaria, ogni\u00a0 singolo atto o\u00a0 singola deliberazione che eventualmente dovessero ledere diritti soggettivi o interessi legittimi dei cittadini, potrenno essere\u00a0 da questi impugnati nella\u00a0 sede ordinaria e amministrativa competente.<\/p>\n<p>Come Carteinregola ci siamo sempre battuti contro il ricorso a poteri commissariali e straordinari, a partire da quelli per l\u2019emergenza traffico e mobilit\u00e0, che, come ribadito ancora recentemente dall\u2019Assessore alla Legalit\u00e0 Alfonso Sabella, sono una cortina fumogena al riparo della quale spesso si perpetra l\u2019aggiramento delle regole democratiche.<\/p>\n<p>Ci impegneremo fino in fondo perch\u00e8 questo non accada.<\/p>\n<p>(AMBM)<\/p>\n<p><strong>LE TAPPE DEL COMMISSARIAMENTO<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.internazionale.it\/notizie\/2015\/10\/08\/roma-marino-dimissioni\">(le informazioni sono ricavate da Internazionale,<\/a> da <a href=\"http:\/\/roma.repubblica.it\/cronaca\/2015\/10\/08\/news\/dimissioni_del_sindaco_ecco_l_iter_che_ne_consegue_secondo_la_legge-124599210\/\">Repubblica.it<\/a> )<\/p>\n<div class=\"item_list\">\n<ul>\n<li>Le dimissioni del sindaco sono regolate dall\u2019articolo 53 del <a href=\"http:\/\/www.camera.it\/parlam\/leggi\/deleghe\/00267dl.htm\">Testo unico degli enti locali<\/a> (Tuel).<\/li>\n<li>Le dimissioni presentate dal sindaco al consiglio comunale diventano efficaci e irrevocabili dopo venti giorni dalla loro presentazione, periodo durante il quale il sindaco dimissionario pu\u00f2 sempre ritirarle. Durante i venti giorni sindaco, giunta e consiglio hanno solo poteri di ordinaria amministrazione. Ignazio Marino ha presentato ufficialmente le sue dimissioni luned\u00ec 12 ottobre, per cui i 20 giorni scadono il 2 novembre.<\/li>\n<li>Trascorso questo periodo, comincia la procedura di scioglimento del consiglio comunale e cessano tutte le cariche politiche (comunali e municipali) e decadono gli uffici di supporto all\u2019Amministrazione\u00a0 e gli incarichi <em>a contratto<\/em>. E\u2019 disposto lo scioglimento del Consiglio comunale (<a href=\"http:\/\/www.bosettiegatti.eu\/info\/norme\/statali\/2000_0267.htm#01.02.01\">art. 141 del D.Lgs. 267\/2000<\/a>).\u00a0 Il Prefetto Gabrielli nomina un commissario prefettizio che resta in carica massimo 90 giorni.<\/li>\n<li>Il procedimento di scioglimento \u00e8 completato, entro novanta giorni, da un decreto\u00a0 del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell\u2019Interno.<\/li>\n<li>Durante questi tre mesi, sempre con decreto del presidente della repubblica, viene nominato un commissario straordinario\u00a0 i cui poteri sono quelli, sommati , dell\u2019Assemblea capitolina, della Giunta e del Sindaco\u00a0 e quindi pu\u00f2 compiere qualunque atto, sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione.<\/li>\n<li>Il commissario ha il compito di amministrare il Comune fino all\u2019elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco, da tenersi nel primo turno elettorale utile previsto dalla legge (di solito in primavera).<\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"http:\/\/www.carteinregola.it\/index.php\/ma-i-municipi-dovrebbero-restare-fino-allinizio-della-campagna-elettorale\/\"><strong>NOTA SUI MUNICIPI:<\/strong>&gt; Vai all\u2019articolo <strong>Ma i Municipi dovrebbero restare fino all\u2019inizio della campagna elettorale\u2026<\/strong><\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.carteinregola.it\/index.php\/alle-prossime-elezioni-i-cittadini-eleggeranno-il-consiglio-della-citta-metropolitana\/\"><strong>NOTA SU ROMA CITTA&#8217; METROPOLITANA:<\/strong> Vai all&#8217;articolo <strong>Alle prossime elezioni i cittadini eleggeranno il Consiglio della citt\u00e0 metropolitana?<\/strong><\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/documents\/news\/2006\/10\/02\/chi-vigila-sull-operato-dei-commissari-straordinari-di-un-comune\">da Altalex (articolo del\u00a0 04\/10\/2006) <strong>Chi vigila sull\u2019operato dei Commissari Straordinari di un Comune?<\/strong><\/a> di <a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/autori\/crapanzano-carlo\">Carlo Crapanzano<\/a><\/p>\n<p>(\u2026)Normalmente i commissari straordinari assumono rispettivamente le funzioni di sindaco, giunta e consiglio comunale.<\/p>\n<p>Ma visto il lungo periodo (da dodici a ventiquattro mesi) nel quale i commissari straordinari esercitano le loro funzioni sostitutive, dobbiamo esaminare quali poteri hanno, se la loro attivit\u00e0 \u00e8 sottoponibile a giudizio politico e chi controlla il loro operato.<\/p>\n<p>Come si vede, i quesiti posti assumono una certa rilevanza.<\/p>\n<p>A volere condividere l\u2019opinione della dottrina prevalente, il compito dei commissari straordinari, soprattutto nell\u2019ipotesi di amministrazioni sciolte per infiltrazioni mafiose, sarebbe quello di \u2018traghettare\u2019 l\u2019ente alle nuove elezioni amministrative e ripristinare la legalit\u00e0 violata. Tuttavia, non deve negarsi che i commissari straordinari, nel sostituire gli amministratori, assumono pienamente i poteri di questi ultimi e questi poteri non saranno solo amministrativi in senso stretto, cio\u00e8 di semplice gestione tecnica dell\u2019ente, ma saranno anche politici.<\/p>\n<p>Ad essere pi\u00f9 chiari, dovremmo anzitutto distinguere se l\u2019azione dei commissari si limiter\u00e0 alla adozione degli atti e delle deliberazioni obbligatorie previste dalla Legge (ad esempio l\u2019approvazione annuale del bilancio) o si estender\u00e0 anche alla adozione di atti che saranno tali per valutazione politica.<\/p>\n<p>Ad esempio, il secondo comma dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.brocardi.it\/testo-unico-enti-locali\/parte-i\/titolo-vi\/capo-ii\/art145.html\">art. 145 T.U<\/a>. prevede che la commissione straordinaria, per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, entro il termine di sessanta giorni dall\u2019insediamento, adotta un piano di priorit\u00e0 degli interventi, anche con riferimento a progetti gi\u00e0 approvati e non eseguiti*. Gli atti relativi devono essere nuovamente approvati dalla commissione straordinaria. La relativa deliberazione, esecutiva a norma di legge, \u00e8 inviata entro dieci giorni al prefetto il quale, sentito il comitato provinciale della pubblica amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti di uffici tecnici delle amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli atti all\u2019amministrazione regionale territorialmente competente per il tramite del commissario del Governo, o alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla dichiarazione di priorit\u00e0 di accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli enti locali.<\/p>\n<p>Inoltre, si pensi ad esempio proprio alla approvazione del bilancio: la sua adozione annuale \u00e8 un obbligo di legge; il bilancio a sua volta sar\u00e0 composto da una parte per cos\u00ec dire vincolata (esempio gli stipendi del personale), e di una parte destinata a servizi e investimenti, la cui spesa \u00e8 sottoposta alla assoluta discrezionalit\u00e0 del consiglio comunale sulla sua destinazione.<\/p>\n<p>Gli amministratori eletti incarnano un potere politico perfettamente corrispondente al mandato ricevuto dai cittadini. Se un sindaco ha inserito ad esempio nel suo programma elettorale la costruzione di un monumento ai caduti, in sede di approvazione del bilancio chieder\u00e0 alla sua maggioranza consiliare di predisporre le somme necessarie per tale costruzione. Nel caso vi siano invece i commissari straordinari, sono anch\u2019essi vincolati alla ottemperanza del programma elettorale del sindaco e dei consiglieri che sostituiscono? E se provvedono a una destinazione delle somme diversa dal programma dell\u2019ex sindaco, sono tenuti a rendere conto del perch\u00e9 della loro scelta?<\/p>\n<p>Non v\u2019\u00e8 dubbio che non si possa limitare in alcun modo l\u2019attivit\u00e0 dei commissari straordinari. Conseguentemente, essi non saranno affatto vincolati da precedenti programmi elettorali, ma devono svolgere il loro mandato in assoluta autonomia e nel conseguente rispetto delle leggi vigenti, non solo allo scopo di ripristinare legalit\u00e0 eventualmente violate, ma esaltando l\u2019imparzialit\u00e0 e l\u2019utilit\u00e0 dell\u2019azione amministrativa da loro svolta.<\/p>\n<p>Tuttavia, se i commissari hanno diritti e poteri corrispondenti agli amministratori che sostituiscono, avranno anche corrispondenti responsabilit\u00e0. Saranno tenuti cio\u00e8, per l\u2019azione amministrativa che svolgono a seguito di libera valutazione politica, a giustificare le loro scelte. Se ad esempio decidono di investire una certa somma per la costruzione di una strada invece che investirla per la costruzione di un monumento, pur se tale scelta \u00e8 assolutamente nel loro potere discrezionale e \u2018politico\u2019, dovranno indicarne le motivazioni. La giustificazione dei motivi \u00e8 quello che intendiamo per \u2018potere politico\u2019 e non solo gestione amministrativa.<\/p>\n<p>Ne deriva che quando l\u2019azione amministrativa dei commissari straordinari si limiti alla approvazione e adozione di atti o deliberazioni obbligatorie e previste come tali dalla legge, il loro operato non potr\u00e0 essere sottoposto a valutazione politica; ma se l\u2019azione amministrativa \u00e8 conseguenza di scelte autonome operate secondo la discrezionalit\u00e0 che loro concede la legge, saranno sottoponibili a una valutazione senz\u2019altro politica, intesa come richiesta di giustificazione dell\u2019attivit\u00e0 svolta.<\/p>\n<p>Ne \u00e8 conseguenza che qualunque cittadino, associazione o partito politico possa senz\u2019altro esercitare legittimamente il proprio diritto di critica nei confronti dell\u2019operato dei commissari straordinari con i mezzi propri dei quali si avvale la politica stessa (dall\u2019articolo su quotidiani, al comizio di piazza e persino al volantinaggio). E\u2019 anche vero che il quinto comma dell\u2019art. 145 T.U. prevede espressamente che la commissione straordinaria, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell\u2019apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell\u2019Anci, dell\u2019Upi, delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare. Ma tale ultima previsione non fa che confermare la sottoponibilit\u00e0 a giudizio politico dell\u2019azione dei commissari straordinari.<\/p>\n<p>Se dovessimo dunque individuare un primo potere di controllo degli atti dei commissari straordinari, faremmo anzitutto riferimento alla pubblicit\u00e0 data agli atti stessi mediante la loro affissione all\u2019albo pretorio dell\u2019ente per quindici giorni consecutivi; gli atti saranno altres\u00ec sottoponibili al vaglio del comitato regionale di controllo previsto dall\u2019art. 128 T.U.<\/p>\n<p>Il singolo atto o la singola deliberazione che eventualmente dovessero ledere diritti soggettivi o interessi legittimi dei cittadini, saranno da questi impugnati in sede ordinaria e amministrativa competente.<\/p>\n<p>Non \u00e8 ben chiaro, invece, se il comitato di sostegno e di monitoraggio dell\u2019azione delle commissioni straordinarie previsto dal secondo comma dell\u2019art. 144 T.U. abbia una funzione di controllo sull\u2019operato dei commissari straordinari.<\/p>\n<p>Se ne occupa in particolare la Legge 459\/1995, che per\u00f2 fa riferimento all\u2019art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, a sua volta abrogato dall\u2019art. 274 del T.U. Secondo opinione comune in dottrina, nonostante la abrogazione suddetta, rimane in vigore la Legge 459\/1995 e quindi il comitato. L\u2019attivit\u00e0 del comitato consisterebbe nella raccolta ed elaborazione dei dati ed attivit\u00e0 di studio e di rilevazione finalizzati a coordinare la gestione dei comuni (art. 3 primo comma legge 459\/1995).<\/p>\n<p>L\u2019attivit\u00e0 di sostegno di cui all\u2019art. 4 della Legge 459\/1995 consisterebbe soprattutto nella consulenza tecnico-giuridica e gestionale; nell\u2019attivit\u00e0 di coordinamento dei lavori delle commissioni straordinarie al fine di determinare una linea unitaria di intervento negli enti disciolti, attraverso riunioni periodiche dei componenti delle commissioni stesse; in incontri informativi con i componenti delle commissioni straordinarie al fine di determinare una linea unitaria di intervento in tema di gestione del personale e di finanza locale nonch\u00e9 delle ulteriori problematiche di rilievo che scaturiranno dall\u2019applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi; in interventi presso pubbliche amministrazioni centrali e regionali per accelerare le procedure amministrative degli enti disciolti e dei comuni riportati a gestione ordinaria e dirimere gli eventuali conflitti insorti.<\/p>\n<p>L\u2019attivit\u00e0 di monitoraggio di cui all\u2019art. 5 sarebbe invece diretta a fornire elementi di supporto alla attivit\u00e0 di sostegno di cui all\u2019art. 3 ed ai fini della determinazione dei criteri per le relazioni di cui al successivo art. 7 nonch\u00e9 per studi e relazioni di carattere generale a contenuto statistico, e consiste nella raccolta delle informazioni relative ai servizi ed alle attivit\u00e0 svolte dai comuni di cui all\u2019art. 1 ed assunte mediante gli schemi informativi predisposti a cura dello stesso Comitato. Il monitoraggio viene effettuato mediante rilevazioni con cadenza semestrale per tutta la durata del periodo di commissariamento e per i comuni restituiti a gestione ordinaria, il periodo di monitoraggio ha una durata pari a quella del commissariamento.<\/p>\n<p>Come si vede, \u00e8 quantomeno arduo ritenere che l\u2019azione del comitato possa definirsi <i>di controllo<\/i> sull\u2019attivit\u00e0 dei commissari straordinari, soprattutto con riferimento alla parte \u2018politica\u2019 della loro gestione.<\/p>\n<p>Ciononostante, vi \u00e8 un caso, che apparentemente potrebbe risultare paradossale, nel quale pu\u00f2 essere \u2018commissariata\u2019 la commissione straordinaria. E\u2019 quanto previsto dall\u2019at. 137 T.U. il quale, seppure si riferisca espressamente al caso di amministratori eletti regolarmente, pu\u00f2 senz\u2019altro essere estesa alla commissione straordinaria.<\/p>\n<p>Esso prevede che, con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti agli enti locali, in caso di accertata inattivit\u00e0 che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall\u2019appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all\u2019ente inadempiente un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.<\/p>\n<p>Si perdoni il gioco di parole, ma se la commissione straordinaria pu\u00f2 essere commissariata, ci\u00f2 conferma che la sua attivit\u00e0, sia in senso strettamente tecnico che \u2018politico\u2019, \u00e8 sempre sottoponibile a controllo e critica politica. Per quest\u2019ultimo caso, essa dovr\u00e0 rendere conto anzitutto ai cittadini sottoposti alla sua amministrazione, ne pi\u00f9 e n\u00e9 meno degli amministratori che sta sostituendo.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.brocardi.it\/testo-unico-enti-locali\/parte-i\/titolo-vi\/capo-ii\/art145.html\">\u00a0* Dispositivo dell\u2019art. 145 Testo Unico degli Enti Locali<\/a><\/p>\n<p>Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell\u2019articolo 8, comma 3 (1), la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell\u2019articolo 144 (2), allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell\u2019apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell\u2019Anci, dell\u2019Upi, delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare.<\/p>\n<p>(1) <b>Art. 8 <strong>(<sup>1<\/sup>)<\/strong><\/b><br \/>\n<b>Partecipazione popolare<\/b><\/p>\n<p>1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all\u2019amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.<\/p>\n<p>2. Nel procedimento relativo all\u2019adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalit\u00e0 stabilite dallo statuto, nell\u2019osservanza dei princ\u00ecpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.<\/p>\n<p>3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonch\u00e9 procedure per l\u2019ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altres\u00ec, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altres\u00ec, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.<\/p>\n<p>4. Le consultazioni e i <i>referendum<\/i> di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.<\/p>\n<p>5. Lo statuto, ispirandosi ai princ\u00ecpi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203 e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell\u2019Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.<\/p>\n<blockquote><p>(1) Per le nuove disposizioni in materia di citt\u00e0 metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la <a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/documents\/news\/2014\/04\/08\/riordino-province-e-citta-metropolitane-la-legge-in-gazzetta\">L. 7 aprile 2014, n. 56<\/a>.<\/p><\/blockquote>\n<p>(2)\u00a0 <b>Art. 144 (<sup>1<\/sup>)<\/b><br \/>\n<strong>Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio.<\/strong><\/p>\n<p>1. Con il decreto di scioglimento di cui all\u2019articolo 143 \u00e8 nominata una commissione straordinaria per la gestione dell\u2019ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione \u00e8 composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.<\/p>\n<p>2. Presso il Ministero dell\u2019interno \u00e8 istituito, con personale della amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell\u2019azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione ordinaria.<\/p>\n<p>3. Con decreto del Ministro dell\u2019interno, adottato a norma dell\u2019articolo 17, comma 3, della legge<a href=\"http:\/\/www.governo.it\/Presidenza\/normativa\/legge2308_400.html\"> 23 agosto 1988, n. 400 (3),<\/a> sono determinate le modalit\u00e0 di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria per l\u2019esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalit\u00e0 di pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione stessa, nonch\u00e9 le modalit\u00e0 di organizzazione e funzionamento del comitato di cui al comma 2.<\/p>\n<blockquote><p>(1) Per le nuove disposizioni in materia di citt\u00e0 metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la <a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/documents\/news\/2014\/04\/08\/riordino-province-e-citta-metropolitane-la-legge-in-gazzetta\">L. 7 aprile 2014, n. 56<\/a>.<\/p><\/blockquote>\n<p>(3) Art. 17 comma\u00a0 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorit\u00e0 sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di pi\u00f9 Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita\u2019 di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.<\/p>\n<p>** <b>Art. 128 (<sup>1<\/sup>)<\/b><br \/>\n<strong>Comitato regionale di controllo.<\/strong><\/p>\n<p>1. Per l\u2019esercizio del controllo di legittimit\u00e0 \u00e8 istituito, con decreto del presidente della Giunta regionale, il comitato regionale di controllo sugli atti dei comuni e delle province.<\/p>\n<p>2. Sono disciplinate con legge regionale l\u2019elezione, a maggioranza qualificata dei componenti del comitato regionale di controllo di cui all\u2019articolo 130, comma 1, lettera <i>a<\/i>), e comma 2, prima parte, la tempestiva sostituzione degli stessi in caso di morte, dimissioni, decadenza per reiterate assenze ingiustificate o incompatibilit\u00e0 sopravvenuta, nonch\u00e9 per la supplenza del presidente.<\/p>\n<p>3. La legge regionale pu\u00f2 articolare il comitato in sezioni per territorio o per materia, salvaguardando con forme opportune l\u2019unitariet\u00e0 di indirizzo. A tal fine la Regione, in collaborazione con gli uffici del comitato, cura la pubblicazione periodica delle principali decisioni del comitato regionale di controllo con le relative motivazioni di riferimento.<\/p>\n<p>4. Le pronunce degli organi di controllo previsti nel presente capo sono provvedimenti definitivi.<\/p>\n<p>5. I componenti dei comitati regionali di controllo sono personalmente e solidalmente responsabili nei confronti degli enti locali per i danni a questi arrecati con dolo o colpa grave nell\u2019esercizio delle loro funzioni.<\/p>\n<blockquote><p>(1) Per le nuove disposizioni in materia di citt\u00e0 metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la <a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/documents\/news\/2014\/04\/08\/riordino-province-e-citta-metropolitane-la-legge-in-gazzetta\">L. 7 aprile 2014, n. 56<\/a>.<\/p><\/blockquote>\n<\/div>\n<p>***art.27 comma 4 statuto di Roma capitale<\/p>\n<div class=\"page\" title=\"Page 21\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<ol>\n<li>I Consigli dei Municipi sono eletti contemporaneamente all\u2019Assemblea Capitolina, anche nel caso di scioglimento anticipato della medesima; restano in carica per la durata del mandato dell\u2019Assemblea Capitolina; esercitano le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/documents\/codici-altalex\/2014\/12\/15\/testo-unico-degli-enti-locali\">vai al TUEL Testo Unico degli Enti Locali <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 Pubblichiamo le informazioni sui\u00a0 vari passaggi del commissariamento della Capitale e soprattutto sui poteri \u2013 amplissimi\u00a0 \u2013 che la Commissione Straordinaria potr\u00e0 esercitare, con alcune riflessioni sulle possibilit\u00e0 di vigilanza e di consultazione dei cittadini nelle scelte, non solo di ordinaria amministrazione, che si potranno\u00a0 operare. \u201cFerme restando le forme di partecipazione popolare previste\u2026 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":269,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[578,581],"tags":[719,720,127,677],"class_list":["post-38742","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-accade-in-campidoglio","category-in-evidenza","tag-commissario","tag-elezioni","tag-municipio","tag-Regole"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/38742","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/269"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=38742"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/38742\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":38744,"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/38742\/revisions\/38744"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=38742"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=38742"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.romainpiazza.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=38742"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}