Giustizia è fatta: La Corte dei Conti assolve i dirigenti comunali che non avevano sfrattato le Associazioni assegnatari di beni del Comune per fini sociali.
Non viene contestato, pertanto, che detti beni potessero essere dati in concessione al prezzo ridotto indicato e ai destinatari individuati per le finalità da essi perseguite, ma il P.R. (Procuratore Regionale) ritiene che l’assegnazione a dette condizioni potesse valere solo fino allo scadere del termine di provvisorietà entro il quale doveva emettersi il provvedimento definitivo, invece non intervenuto, o, comunque, valesse solo fino alla scadenza del termine concessorio ove intervenuto.
Ritiene parte attrice (sempre il Procuratore Regionale) che, dopo detti termini, il bene avrebbe dovuto essere riacquisito e locato, a mezzo gara, a prezzi di mercato, cosa che non è avvenuta ed il danno consisterebbe in tale mancata entrata differenziale.
Deve al riguardo osservarsi che la particolarità dei locali individuati, destinati, comunque, a usi di pubblica utilità sociali e culturali, non li rendeva utilizzabili e sfruttabili alla stregua di locali da affittare e, quindi, tale peculiarità rafforzava la natura di beni non fruibili sul libero mercato e rientranti tra quelli per i quali era prevista, dai regolamenti comunali 5625/1983, 26/1995 e 202/1996, una utilizzazione a prezzo ridotto e agevolato per finalità sociali e culturali.
In disparte ogni altra considerazione, pertanto, la scadenza del termine senza che fosse intervenuta la concessione definitiva o senza che la stessa fosse stata rinnovata, non cambiava la natura del bene e la sua utilizzabilità alle stesse condizioni agevolate attuate con il provvedimento originario con conseguente impossibilità di praticare, per esso, un prezzo di mercato.”
Vorremmo mettere in rilievo che la Corte dei Conti ci dà ragione nel merito proprio della nostra battaglia sull’importanza delle “finalità sociali e culturali” che vincono sulla supposta pretesa del Procuratore Regionale di mettere tali beni a reddito “a prezzi di mercato“.

Finalmente!! lo dicevo da tempo, la richiesta è illegittima così come quella fatta agli spazi sociali, ai quali è scaduta la concessione, di versare a partire da quella data un canone a prezzo di mercato. Se il bene è indisponibile e quindi riservato ad attività a finalità sociali non può essere locato a prezzi di mercato altrimenti sarebbe un bene disponibile, alienabile, locabile ect. Il vero danno erariale è a carico del Procuratore che ha creato una situazione di mancata entrata del canone sociale.